Cassazione Civile, Ordinanza n. 06058/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria, della presentazione della domanda e del pagamento della prima rata, nonché della mancata istanza di trattazione da parte dell'Amministrazione entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale era stato recuperato un maggior reddito d'impresa per il disconoscimento di costi esposti in fatture per sponsorizzazioni ritenute dall'Ufficio oggettivamente inesistenti. In particolare, l'Amministrazione finanziaria contestava che, per due fatture emesse da associazioni sportive dilettantistiche, le prestazioni pubblicitarie fossero in realtà riferibili a un diverso soggetto, mentre per un'altra associazione deduceva la genericità e indeterminatezza del contratto. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo provata l'effettività delle operazioni fatturate. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, ma nelle more il contribuente depositava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e prova del versamento della prima rata. La Corte ha verificato che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma e ha quindi dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata, rendendo superflua l'analisi dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
"La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019"
La definizione agevolata si perfeziona con il duplice requisito della domanda e del pagamento della prima rata entro il termine previsto.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Consente la presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata"
In assenza di istanza di trattazione nel termine stabilito, il processo deve essere dichiarato estinto.
È richiamato come base del procedimento camerale/proposta del relatore nella fase precedente alla rimessione in pubblica udienza.
art. 375, primo comma, nn. 1-5, c.p.c.
La Sesta sezione ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la definizione della causa in quella sede.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata, il processo si estingue se il contribuente ha presentato tempestivamente la domanda e versato gli importi dovuti, almeno nella misura della prima rata, e la parte interessata non ha poi chiesto la trattazione entro il termine previsto dalla legge.
- Quando sopravviene una valida definizione agevolata della lite, la Corte non esamina i motivi del ricorso per cassazione, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
- La declaratoria di estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
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