Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 c.p. Le censure di Caputo riguardavano: valutazione delle prove (identificazione, abbigliamento, movimenti del veicolo), mancata concessione delle circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alle aggravanti e contestata recidiva. Le doglianze di Mininni vertevano su nullità del capo di imputazione per erronea contestazione della recidiva e su presunta erronea qualificazione della sua responsabilità concorsuale e mancata applicazione dell'art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le critiche alla valutazione del fatto probatorio fossero reiterative e non consentite in sede di legittimità, che la Corte d'appello aveva motivato congruamente la valutazione della prova e la comparazione tra aggravanti e attenuanti (ai sensi degli artt. 69 e 133 c.p.), e che le doglianze sulla recidiva non erano state dedotte in appello per cui erano inammissibili ex art. 606 c.p.p., con ulteriore precisazione sul criterio per l'applicazione della recidiva reiterata. Quanto all'art. 114 c.p., la Corte ha confermato che il contributo di Mininni non era trascurabile ai fini dell'attenuante. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, nei termini indicati dal dispositivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: censure meramente reiterative della valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione (art. 606 c.p.p.): la tempestività e la sede di deduzione sono essenziali.
  • In tema di dosimetria della pena, quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale la motivazione può essere più sintetica; è invece più esigente quando la pena è di gran lunga superiore alla media (richiamo agli artt. 69 e 133 c.p.).
  • Per l'applicazione della recidiva reiterata in giudizio di cognizione è sufficiente che al momento del fatto esistano precedenti definitivi che dimostrino una maggiore pericolosità sociale, senza necessità di previa dichiarazione formale di recidiva semplice.
  • L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. richiede che il contributo del partecipante al reato sia causalmente trascurabile; una minore efficacia rispetto agli altri concorrenti non è di per sé sufficiente.
  • Se il compendio probatorio è completo e coerente, il giudice di merito non è obbligato a disporre rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.
  • La Corte può condannare i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione risulti priva di fondamento oggettivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.