Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 c.p. Le censure di Caputo riguardavano: valutazione delle prove (identificazione, abbigliamento, movimenti del veicolo), mancata concessione delle circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alle aggravanti e contestata recidiva. Le doglianze di Mininni vertevano su nullità del capo di imputazione per erronea contestazione della recidiva e su presunta erronea qualificazione della sua responsabilità concorsuale e mancata applicazione dell'art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le critiche alla valutazione del fatto probatorio fossero reiterative e non consentite in sede di legittimità, che la Corte d'appello aveva motivato congruamente la valutazione della prova e la comparazione tra aggravanti e attenuanti (ai sensi degli artt. 69 e 133 c.p.), e che le doglianze sulla recidiva non erano state dedotte in appello per cui erano inammissibili ex art. 606 c.p.p., con ulteriore precisazione sul criterio per l'applicazione della recidiva reiterata. Quanto all'art. 114 c.p., la Corte ha confermato che il contributo di Mininni non era trascurabile ai fini dell'attenuante. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, nei termini indicati dal dispositivo.
Norme richiamate
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Usato per qualificare la partecipazione plurima agli illeciti contestati (concorso nei reati di cui agli artt. 628 e 582 c.p.)
Reato principale per cui è stata pronunciata la condanna; la pena base è stata assunta come riferimento per la dosimetria
Altro reato contestato in concorso con la rapina ai sensi dell'art. 110 c.p.
art. 603 c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria)
La Corte ha ritenuto che, data l'esaustività del compendio probatorio, non vi fosse ragione per disporre la rinnovazione istruttoria ai sensi di tale norma
art. 606, comma 3, c.p.p. (motivi nuovi/non dedotti in appello)
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare inammissibili le doglianze sulla recidiva non previamente dedotte in appello
art. 69 c.p. (comparazione delle circostanze)
Richiamato come criterio interpretativo per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Rilevante per la dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri e alla gravità del fatto quando la pena irrogata non è di gran lunga superiore alla media edittale
art. 114 c.p. (attenuante per concorso di persone con apporto di scarsa efficacia causale)
Interpretata restrittivamente: l'attenuante richiede un contributo causalmente trascurabile rispetto all'evento, condizione non soddisfatta dalla posizione di Mininni
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende)
Usato per l'irrogazione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per l'impugnazione ritenuta ingiustificata
decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23, comma 8 (trattazione scritta)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137
Norma richiamata per la trattazione scritta del processo, applicata per il procedimento di cassazione in esame
d.lgs. 10/10/2022 n.150 art.94 c.2 e d.l. 22/06/2023 n.75 art.17 (riferimenti di applicabilità)
art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022; art. 17, d.l. 22/06/2023 n.75
Richiami formali che stabiliscono l'applicabilità delle norme procedurali citate nella fase di trattazione scritta
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: censure meramente reiterative della valutazione delle prove sono inammissibili.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione (art. 606 c.p.p.): la tempestività e la sede di deduzione sono essenziali.
- In tema di dosimetria della pena, quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale la motivazione può essere più sintetica; è invece più esigente quando la pena è di gran lunga superiore alla media (richiamo agli artt. 69 e 133 c.p.).
- Per l'applicazione della recidiva reiterata in giudizio di cognizione è sufficiente che al momento del fatto esistano precedenti definitivi che dimostrino una maggiore pericolosità sociale, senza necessità di previa dichiarazione formale di recidiva semplice.
- L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. richiede che il contributo del partecipante al reato sia causalmente trascurabile; una minore efficacia rispetto agli altri concorrenti non è di per sé sufficiente.
- Se il compendio probatorio è completo e coerente, il giudice di merito non è obbligato a disporre rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.
- La Corte può condannare i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione risulti priva di fondamento oggettivo.
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