Cassazione Penale, Sentenza n. 6296/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, aveva lamentato il diniego ad acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disk musicali e lettori digitali. Il reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza era stato dichiarato inammissibile de plano. In Cassazione Mandalà ha contestato la mancata fissazione dell'udienza e la mancata trattazione in contraddittorio, ritenendo la sua posizione giustiziabile e richiamando pronunce di uffici giudiziari che avevano accolto istanze analoghe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il decreto di inammissibilita' emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. può essere adottato de plano solo quando la richiesta sia identica a un'altra già rigettata o manifestamente priva delle condizioni previste dalla legge. Poiché la questione richiedeva valutazioni non risolvibili ictu oculi e l'utilizzo di CD/lettori nella camera attiene al trattamento penitenziario e quindi alla giurisdizione di sorveglianza, doveva essere assicurato il contraddittorio camerale (art. 666, commi successivi). Ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cuneo per la fissazione dell'udienza in contraddittorio.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente l'adozione di un decreto di inammissibilita' de plano solo per richieste identiche a precedenti già rigettate o prive, in radice, delle condizioni di legge; non abilitando all'elisione del contraddittorio quando sono necessarie valutazioni.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede il contraddittorio camerale: quando non e' possibile decidere ictu oculi sulla mancanza di fondamento, deve essere fissata udienza in camera di consiglio per sentire le parti.
art. 41-bis, Ordinamento penitenziario
Il regime differenziato non esclude che questioni relative al trattamento (come la detenzione di apparecchi/oggetti tecnologici nella camera) siano soggette a sindacato giurisdizionale e richiedano valutazioni di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti del detenuto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
ex pluribus, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021; Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013
La giurisprudenza ha ribadito i limiti dell'adozione de plano di decreti di inammissibilita' e l'obbligo di contraddittorio quando le questioni comportano valutazioni; ha inoltre riconosciuto la rilevanza, ai fini del sindacato, di richieste relative al trattamento dei detenuti.
Massime di principio
- Un decreto di inammissibilita' emesso de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, e' legittimo solo se la domanda e' identica a una gia' rigettata o manifestamente priva delle condizioni di legge; in tutti gli altri casi va garantito il contraddittorio camerale.
- Le richieste dei detenuti riguardanti strumenti di intrattenimento o tecnologie nella camera di pernottamento rientrano nelle misure di trattamento penitenziario e sono sindacabili dal magistrato di sorveglianza.
- Se la valutazione della legittimita' del provvedimento amministrativo richiede analisi fattuali o di bilanciamento, il magistrato deve fissare udienza in camera di consiglio e sentire le parti prima di decidere.
- L'applicazione del regime 41-bis non esclude automaticamente la possibilita' di accesso a taluni beni personali; ogni diniego deve essere motivato e puo' essere sottoposto a controllo giurisdizionale.
- In caso di illegittimo provvedimento de plano, la Corte di Cassazione puo' annullare senza rinvio e rimandare gli atti al magistrato per la procedura corretta, ovvero l'udienza in contraddittorio.
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