Cassazione Civile, Ordinanza n. 09140/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo, da parte dell'ente previdenziale, di crediti contributivi portati da cartelle esattoriali nei confronti di una società poi fallita. Il tribunale aveva ammesso solo parzialmente il credito, ritenendo prescritti alcuni importi. La corte d'appello aveva confermato, escludendo che la presentazione di domande di condono valesse come ricognizione di debito idonea a interrompere la prescrizione e negando altresì che, durante la procedura di condono e il relativo pagamento rateale, operasse la sospensione del termine prescrizionale. L'ente ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 3 della L. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione non fosse maturata perché le domande di condono e i pagamenti effettuati avevano impedito il decorso del termine o ne avevano sospeso il corso fino alla domanda di insinuazione al passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata non si fosse uniformata al principio già affermato in materia di condono previdenziale: l'accesso al condono sottrae parzialmente il rapporto al regime civilistico, attribuisce al termine per l'adempimento natura decadenziale e preclude all'ente, finché la procedura è pendente, di agire sulla pretesa originaria e di compiere atti interruttivi della prescrizione. Ne deriva che la domanda di condono, pur non integrando riconoscimento del debito, sospende il termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento previste. La Cassazione ha però rilevato che non era stato accertato se i versamenti effettuati rientrassero davvero nel piano di condono e avessero quindi efficacia sospensiva; per questo ha cassato con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma nel quadro della decorrenza della prescrizione, precisando che nel caso di condono previdenziale la domanda di condono incide sul corso del termine perché preclude all'ente l'esercizio della pretesa originaria durante la pendenza della procedura.
È evocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione dei fatti documentali relativi ai versamenti e alla domanda di condono.
È richiamato quale base normativa del regime prescrizionale dei crediti previdenziali, in relazione alla sospensione del termine per effetto della domanda di condono e dei pagamenti rateali.
È indicato come disciplina del condono previdenziale oggetto dei precedenti di legittimità richiamati dalla Corte.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 79 del 1997, relativo al condono previdenziale.
Massime di principio
- In tema di condono previdenziale, l'adesione del contribuente alla procedura comporta una parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico, con attribuzione al termine di pagamento di natura decadenziale e non prorogabile.
- Finché la procedura di condono è pendente, l'ente creditore non può far valere l'originaria pretesa contributiva né compiere atti interruttivi della prescrizione.
- La domanda di condono, pur non equivalendo a riconoscimento del debito, determina la sospensione del termine prescrizionale fino a quando il contribuente rispetti le modalità di pagamento previste.
- Ai fini della prescrizione dei crediti previdenziali, occorre accertare in concreto se i versamenti effettuati dal debitore siano effettivamente eseguiti in esecuzione del piano di condono, poiché solo in tal caso producono l'effetto sospensivo.
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