Cassazione Penale, Sentenza n. 24017/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di inammissibilità della sua istanza di permesso premio. Con un unico motivo ha dedotto che non fosse necessario giustificare la mancata collaborazione con la giustizia e che il Tribunale avesse operato una indebita inversione dell'onere della prova, caricando sulla condannata l'onere di dimostrare l'assenza di collegamenti con l'organizzazione criminale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità dell'operato del Tribunale di sorveglianza, richiamando la distinzione normativa tra condannati che collaborano e quelli che non collaborano o non possono collaborare e la pronuncia della Corte costituzionale n. 253/2019. Per i non collaboranti la presunzione di pericolosità non è più assoluta ma è stata sostituita da una presunzione relativa: il richiedente il beneficio deve specificamente allegare elementi da cui desumere l'esclusione dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti; inoltre deve indicare gli elementi che permettano di collocare la sua posizione nel regime del comma 1 o del comma 1-bis dell'art. 4-bis. La Corte ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione di voler usare il permesso per recarsi in luogo lontano dal contesto di origine e l'assenza di allegazioni sui motivi della mancata collaborazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1
"tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter"
Stabilisce il principio generale che i permessi premio per reati ostativi sono concessi a chi collabora secondo art. 58-ter; per i non collaboranti la norma originariamente escludeva il beneficio
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1-bis
"nel caso in cui siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata... ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità..."
Prevede le ipotesi in cui la preclusione ai benefici penitenziari viene meno (p.es. assenza attuale di collegamenti, limitata partecipazione, integrale accertamento), definendo un regime alternativo per chi non può collaborare e indicando fattispecie oggettive che consentono l'accesso al beneficio
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019
"la presunzione di pericolosità del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi"
Ha trasformato la presunzione assoluta di pericolosità in una presunzione relativa: il richiedente non collaborante deve allegare specifici e congrui elementi che escludano l'attualità dei collegamenti e il rischio di ripristino degli stessi, fissando un onere probatorio rafforzato sul richiedente
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
"alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento"
Norma processuale che autorizza la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se il richiedente del permesso premio è un condannato per reati ostativi che non ha collaborato, grava su di lui l'onere di allegare specifici elementi che dimostrino l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza del rischio di ripristino di tali collegamenti
- La mera buona condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo o una dichiarata dissociazione non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione di pericolosità; servono elementi congrui, specifici e probatori
- Se il richiedente sostiene di non poter collaborare (impossibilità o inesigibilità), deve indicare gli elementi dai quali desumere tale situazione, per poter ricadere nel regime meno restrittivo del comma 1-bis
- Il giudice può respingere l'istanza o il reclamo se manca qualsiasi allegazione idonea a dimostrare l'assenza di collegamenti o il rischio di ripristino; in tal caso il richiedente può essere condannato alle spese processuali
- In sede di valutazione l'onere probatorio rimane in capo al richiedente: si tratta di una presunzione relativa, quindi suscettibile di prova contraria se vengono prodotti elementi adeguati
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