Cassazione Civile, Ordinanza n. 36019/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione costi dedotti in base a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, perché il fornitore indicato operava con partita IVA già riferibile a una precedente impresa poi fallita. Con separati avvisi aveva inoltre contestato al socio un maggior reddito da partecipazione e alla società l'omessa effettuazione delle ritenute sugli utili distribuibili derivanti dai maggiori ricavi accertati. CTP e CTR avevano accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo sostanzialmente che la società cliente non avesse obblighi di riscontro sulla reale esistenza del fornitore. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova nelle controversie su operazioni inesistenti e per mancato esame degli indizi posti a fondamento della pretesa; gli altri motivi riguardavano vizi motivazionali, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla distribuzione dell'onere probatorio e sull'omesso esame del compendio indiziario offerto dall'Ufficio. Ha ribadito che, quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere anche tramite presunzioni; solo dopo tale prova passa sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Ha inoltre precisato che il contribuente non può limitarsi a produrre fatture, registrazioni contabili o mezzi di pagamento. Poiché la CTR non aveva valutato il complesso degli elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
disciplina il riparto dell'onere della prova; in materia di operazioni inesistenti l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza dell'operazione, e solo dopo si sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale della censura di violazione di legge proposta nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi motivazionali dedotti con i motivi assorbiti.
Massime di principio
- In tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi: l'Amministrazione può contestare l'operazione con prova anche presuntiva.
- La prova per presunzioni non è subordinata gerarchicamente rispetto alle altre prove e può, da sola, fondare il convincimento del giudice di merito, purché sia sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza dell'operazione contestata; non è sufficiente produrre la fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o la tracciabilità dei pagamenti.
- Nel caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza del destinatario della partecipazione all'evasione, alla luce dell'ordinaria diligenza richiesta all'imprenditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →