Cassazione Penale, Ordinanza n. 23672/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. I motivi di ricorso riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e asserita violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero valutazioni discrezionali del giudice di merito e non fossero sindacabili in legittimità, salvo il caso di pena incongrua o manifestamente illogica, che non ricorreva perché la Corte territoriale aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato e la mancanza di elementi favorevoli, precisando inoltre che la pena era stata contenuta nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice contestata in relazione alla guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti; la condanna di merito è stata confermata.
È richiamato come parametro per la determinazione della pena; la Corte afferma che la sua violazione è sindacabile in cassazione solo se il trattamento sanzionatorio risulti incongruo o manifestamente illogico.
circostanze attenuanti generiche
Il mancato riconoscimento è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato valorizzando i precedenti dell'imputato e l'assenza di elementi positivi.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure relative al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono normalmente deducibili in cassazione, poiché attengono alla discrezionalità del giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla pena è possibile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, incongrua o manifestamente illogica; non è sufficiente la mera divergenza di valutazione del ricorrente.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è legittimo valorizzare i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di favore.
- La determinazione della pena nel minimo edittale è indice di non manifesta irragionevolezza del giudizio sanzionatorio, ostando a censure fondate solo su una diversa richiesta di mitigazione.
Come è indicizzato
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