Cassazione Penale, Sentenza n. 40859/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. e) e degli artt. richiamati nel ricorso), con contestazione della riqualificazione del fatto come associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Si deduceva travisamento della prova e mera ripetizione di argomentazioni già censurate dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente: in particolare si contestava l'utilizzo di intercettazioni e dichiarazioni ritenute, secondo il ricorrente, non idonee a provare la partecipazione, l'erronea valorizzazione di rapporti parentali e della cosiddetta "dote", la mancata applicazione dei criteri di valutazione dell'art. 192 c.p.p. (gravità, precisione e concordanza) e l'uso probatorio di precedenti vicende giudiziarie che non riguardavano direttamente il ricorrente. Si sosteneva, infine, che la Corte di appello non avesse dimostrato la concreta e stabile operatività dell'organizzazione nel periodo contestato né il ruolo dinamico del Barbaro all'interno della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione congrua e dettagliata in risposta ai rilievi della sentenza rescindente: ha confermato l'esistenza e l'operatività di una cosca nel territorio di Corsico/Buccinasco nel periodo indicato richiamando sentenze definitive (Infinito, Parco Sud, Cerberus) e ha individuato nel comportamento del ricorrente elementi fattuali idonei, alla stregua degli indicatori probatori previsti dalla giurisprudenza, a dimostrare la sua stabile inserzione nell'organizzazione. Sono state valorizzate, tra l'altro, intercettazioni ambientali (conversazione del 28/11/2012), la qualifica ricorrente nei contesti investigativi anteriori (citazione come "trequartino" nel 2010), il ruolo di paciere in riunioni, l'utilizzo intimidatorio della sua presenza nell'officina di Monteleone per estinguere controversie, operazioni economiche sospette (acquisto del bar "Vecchia Milano" con origine di fondi in parte sconosciuta), residenze in complesso abitato da affiliati e rapporti personali con soggetti di vertice (es. Catanzariti). La Corte di Cassazione ha ritenuto che, presi nel loro complesso e ricondotti secondo i criteri di esperienza attinenti al fenomeno mafioso, tali elementi costituissero indizi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere la condanna per associazione di tipo mafioso; pertanto la decisione di merito è stata confermata e la censura di travisamento della prova respinta. La pena, così come rideterminata in appello a 8 anni di reclusione, resta operante secondo quanto statuì la Corte d'appello.
Norme richiamate
La partecipazione all'associazione di tipo mafioso richiede una stabile e organica compenetrazione nell'organizzazione, desumibile anche da indicatori fattuali e condotte concludenti; non basta la mera parentela, ma la dote o il cognome assumono rilievo se accompagnati da comportamenti idonei a dimostrare messa a disposizione per fini criminosi.
art. 192 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)
Le dichiarazioni rese da terzi ed intercettazioni vanno valutate secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; le dichiarazioni non accusatorie richiedono una pluralità di indizi che raggiungano i requisiti sopra indicati; le intercettazioni tra affiliati possono avere valore probatorio se contestualizzate e significative.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)
Fondamento per censurare la motivazione e il travisamento della prova in ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non evidenziassero un vizio di motivazione idoneo a fondare la cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma organizzativa applicata al procedimento che ha consentito la trattazione con contraddittorio scritto; citata in relazione alla forma di trattazione del ricorso.
art. 533 cod. proc. pen. (comma 1)
Richiamata nella discussione sulla necessità che la Corte di merito risponda compiutamente alle critiche mosse dalla Cassazione; la Corte d'appello è stata ritenuta aver fornito una risposta puntuale alle sollecitazioni della sentenza rescindente.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla configurazione del capo di imputazione; nella decisione di legittimità non è stata accolta la censura relativa a una errata interpretazione di tale norma rispetto alla qualificazione della condotta.
Richiamati nel ricorso come norme processuali pertinenti alla valutazione di specifiche questioni processuali; la Corte di Cassazione non ha ritenuto sussistere violazioni rilevanti di detti istituti nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso può essere provata in via indiziaria mediante un complesso di elementi concludenti: relazioni familiari, precedenti qualificazioni investigative, intercettazioni significative, comportamenti concreti (es. interventi intimidatori o di mediazione), operazioni economiche sospette e coabitazione con affiliati, purché valutati unitariamente e secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- La sola parentela o la detenzione di una cosiddetta 'dote' non sono di per sé sufficienti a fondare la responsabilità penale; devono essere accompagnate da atti e comportamenti che ne dimostrino l'effettiva operatività nell'organizzazione.
- Intercettazioni tra soggetti appartenenti al sodalizio hanno valore probatorio anche se contengono elementi dubbiosi, quando l'analisi complessiva del contesto e degli altri elementi probatori consente inferenze logiche coerenti e supportate da regole di esperienza sul fenomeno mafioso.
- Le precedenti decisioni giudiziarie che hanno accertato l'esistenza e l'operatività di una cosca nel medesimo territorio possono essere richiamate per dimostrare la persistenza dell'organizzazione, ma occorre collegare tale quadro generale alla posizione specifica dell'imputato con elementi concreti.
- La Corte di legittimità controlla la congruità logico-giuridica della motivazione di merito: per superare la censura di cassazione, il giudice di rinvio deve fornire risposte puntuali e argomentate alle critiche, mostrando come gli elementi valutati raggiungano i livelli probatori richiesti dall'art. 192 c.p.p.
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