Cassazione Penale, Sentenza n. 4806/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Trieste, della condanna per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le censure principali erano: (1) applicazione errata della recidiva basata sulla mera esistenza di precedenti; (2) applicazione della recidiva reiterata alla Zuliani in assenza di pregresse sentenze che avessero già applicato la recidiva; (3) nullità procedurali e violazione delle norme sul rito abbreviato perché la recidiva sarebbe stata contestata solo in udienza abbreviata; (4) vizio di motivazione e insufficienza delle prove (basate su GPS e pedinamenti), sostenendo che al massimo poteva configurarsi ricettazione e non furto in abitazione; (5) eccessiva entità della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In sintesi: il primo motivo (recidiva in generale) è stato ritenuto infondato perché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva; il secondo motivo è inammissibile per novità inammissibile in sede di legittimità (non era stato dedotto in appello); il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, avendo la Corte di appello correttamente rilevato che la contestazione della recidiva era stata formulata preliminarmente dal PM prima dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato; il quarto motivo (sul merito e sulla valutazione degli indizi) è inammissibile perché costituisce sindacato di merito non consentito in Cassazione; il quinto motivo (pena e attenuanti) è inammissibile in quanto mira a una rivalutazione della discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha esaminato la contestazione della recidiva reiterata: ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata e che non fosse possibile sollevare in cassazione questioni nuove non dedotte in precedenza
art. 421 cod. proc. pen. (rito abbreviato)
Usato nel richiamo alle regole sul rito abbreviato; la Corte ha richiamato la distinzione tra decreto di fissazione dell'udienza e ordinanza di ammissione: fino all'adozione dell'ordinanza di ammissione il PM può formulare contestazioni suppletive
Richiamato nella censura relativa alla tempestività della contestazione della recidiva; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in quanto la contestazione era stata formulata preliminarmente dal PM
Richiamato in relazione alle nullità e alle modalità di contestazione in sede di rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse la nullità dedotta
Richiami alle regole di inammissibilità dei motivi di cassazione che non rispettano i limiti di deduzione: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che introduceva una censura nuova non proposta in appello
Richiamato in combinato disposto con l'art. 606: vieta deduzioni nuove in cassazione non precedentemente contestate
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione del fatto e degli indizi)
La Cassazione ha ribadito che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario è limitato al controllo logico-giuridico della motivazione, non alla rivalutazione degli indizi
Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito
Richiamato insieme all'art. 132: indica i criteri per la determinazione della pena e giustifica la non ingerenza della Cassazione quando la motivazione è congrua
Applicato per l'automatica condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sollevare questioni nuove che non siano state dedotte in precedenza: i motivi inediti sono inammissibili (art. 606 e 609 c.p.p.)
- La ricostruzione e la valutazione degli indizi spettano al giudice di merito; la Cassazione può controllare solo la coerenza logico-giuridica della motivazione e l'esatta applicazione dei criteri legali (art. 192 c.p.p.)
- Nel rito abbreviato il pubblico ministero può formulare contestazioni integrative prima dell'ordinanza di ammissione: la contestazione fatta preliminarmente in udienza non configura necessariamente nullità
- L'applicazione della recidiva deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito; il mero richiamo ai precedenti non è sufficiente se non corredato da argomentazione conforme alla giurisprudenza sulla recidiva
- Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono difficilmente accolte in Cassazione se il giudice di merito ha dato una motivazione congrua e non arbitraria
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare i ricorrenti alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.)
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