Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4806/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Trieste, della condanna per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le censure principali erano: (1) applicazione errata della recidiva basata sulla mera esistenza di precedenti; (2) applicazione della recidiva reiterata alla Zuliani in assenza di pregresse sentenze che avessero già applicato la recidiva; (3) nullità procedurali e violazione delle norme sul rito abbreviato perché la recidiva sarebbe stata contestata solo in udienza abbreviata; (4) vizio di motivazione e insufficienza delle prove (basate su GPS e pedinamenti), sostenendo che al massimo poteva configurarsi ricettazione e non furto in abitazione; (5) eccessiva entità della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In sintesi: il primo motivo (recidiva in generale) è stato ritenuto infondato perché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva; il secondo motivo è inammissibile per novità inammissibile in sede di legittimità (non era stato dedotto in appello); il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, avendo la Corte di appello correttamente rilevato che la contestazione della recidiva era stata formulata preliminarmente dal PM prima dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato; il quarto motivo (sul merito e sulla valutazione degli indizi) è inammissibile perché costituisce sindacato di merito non consentito in Cassazione; il quinto motivo (pena e attenuanti) è inammissibile in quanto mira a una rivalutazione della discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha esaminato la contestazione della recidiva reiterata: ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata e che non fosse possibile sollevare in cassazione questioni nuove non dedotte in precedenza

  • art. 421 cod. proc. pen. (rito abbreviato)

    Usato nel richiamo alle regole sul rito abbreviato; la Corte ha richiamato la distinzione tra decreto di fissazione dell'udienza e ordinanza di ammissione: fino all'adozione dell'ordinanza di ammissione il PM può formulare contestazioni suppletive

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla tempestività della contestazione della recidiva; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in quanto la contestazione era stata formulata preliminarmente dal PM

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle nullità e alle modalità di contestazione in sede di rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse la nullità dedotta

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiami alle regole di inammissibilità dei motivi di cassazione che non rispettano i limiti di deduzione: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che introduceva una censura nuova non proposta in appello

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 606: vieta deduzioni nuove in cassazione non precedentemente contestate

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione del fatto e degli indizi)

    La Cassazione ha ribadito che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario è limitato al controllo logico-giuridico della motivazione, non alla rivalutazione degli indizi

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 132: indica i criteri per la determinazione della pena e giustifica la non ingerenza della Cassazione quando la motivazione è congrua

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'automatica condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sollevare questioni nuove che non siano state dedotte in precedenza: i motivi inediti sono inammissibili (art. 606 e 609 c.p.p.)
  • La ricostruzione e la valutazione degli indizi spettano al giudice di merito; la Cassazione può controllare solo la coerenza logico-giuridica della motivazione e l'esatta applicazione dei criteri legali (art. 192 c.p.p.)
  • Nel rito abbreviato il pubblico ministero può formulare contestazioni integrative prima dell'ordinanza di ammissione: la contestazione fatta preliminarmente in udienza non configura necessariamente nullità
  • L'applicazione della recidiva deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito; il mero richiamo ai precedenti non è sufficiente se non corredato da argomentazione conforme alla giurisprudenza sulla recidiva
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono difficilmente accolte in Cassazione se il giudice di merito ha dato una motivazione congrua e non arbitraria
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare i ricorrenti alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.