Cassazione Civile, Sentenza n. 19007/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sponga aveva chiesto l'adeguamento retributivo ("mercede") per l'attività lavorativa svolta come detenuto in vari istituti penitenziari nel periodo 2010-2020. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Roma avevano accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento di €31.026,18 circa. Il Ministero ricorreva in Cassazione sostenendo che i rapporti di lavoro carcerario fossero rapporti distinti e discontinui (simili a contratti a termine o lavoro intermittente) e che, quindi, la prescrizione dei crediti retributivi dovesse decorrere dalle singole cessazioni dei singoli rapporti (e non da un unico rapporto continuativo). Inoltre il Ministero deduceva che le buste paga intervallate dimostravano la discontinuità dei rapporti e denunciava violazione di norme sulla prescrizione e degli oneri probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato il principio che, per il lavoro svolto in regime carcerario, le interruzioni e gli avvicendamenti non costituiscono necessariamente cessazioni autonome del rapporto di lavoro, che va invece considerato unitario e caratterizzato dalla stretta connessione con lo stato detentivo e dalla funzione rieducativa. La Corte ha rilevato che la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal venir meno del rapporto di lavoro inteso come unitario (momento in cui il rapporto si conclude definitivamente), e non dalle singole sospensioni/avvicendamenti; spetta tuttavia all'Amministrazione individuare, se avvenuto prima della fine della detenzione, il momento in cui il rapporto è definitivamente terminato. Di conseguenza è stata confermata la condanna del Ministero al pagamento delle somme riconosciute in primo grado e la condanna alle spese.
Norme richiamate
Norma sul termine di prescrizione. La Corte l'ha applicata nel senso che il dies a quo della prescrizione dei crediti retributivi va collegato alla cessazione del rapporto di lavoro (inteso unitariamente), non alle singole interruzioni operative nell'ambito della detenzione
Riferimento generale alla disciplina della prescrizione; richiamata nel motivo di ricorso del Ministero ma la Corte interpreta la disciplina tenendo conto della peculiare natura del lavoro penitenziario
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 20
"Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati"; "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato"
La norma definisce finalità rieducativa e natura non afflittiva del lavoro penitenziario; la Corte ne ricava la specificità del rapporto di lavoro in carcere, la sua connessione con la detenzione e la ragione per cui le interruzioni operative non equivalgono automaticamente a cessazioni contrattuali autonome
Decreti legislativi n. 123/2018 e n. 124/2018
Hanno riformato il quadro normativo del lavoro penitenziario avvicinandone la disciplina a quella del lavoro libero sul piano della funzione rieducativa e della retribuzione, ma senza eliminare la particolare soggezione organizzativa e la specialità del rapporto che la Corte ha ritenuto rilevante ai fini della prescrizione
Richiamato in motivazione per sottolineare l'inapplicabilità delle regole tipiche del lavoro libero (es. cessazione alla scadenza di un contratto a termine) alla peculiare disciplina del lavoro carcerario
Codice di procedura civile, art. 115
Articolo richiamato nel secondo motivo (onere della prova); la Corte valuta la documentazione probatoria (es. buste paga) nel contesto della specificità del lavoro carcerario e conferma che la discontinuità apparente non prova automaticamente la pluralità di rapporti
Sull'onere della prova: la Corte afferma che rimane in capo all'Amministrazione l'onere di individuare il momento in cui il rapporto si sia definitivamente concluso se vuole far valere la prescrizione
Massime di principio
- Per i crediti retributivi derivanti da lavoro prestato in regime carcerario la prescrizione decorre dal momento in cui il rapporto di lavoro si considera definitivamente concluso (dies a quo = venir meno del rapporto unitario), non dalle singole sospensioni o avvicendamenti interni alla detenzione
- Le interruzioni o i periodi non lavorati all'interno della detenzione (turni, rotazioni, assenze tra chiamate) vanno considerati, di regola, come sospensioni del rapporto e non come cessazioni autonome che fanno partire nuovi termini prescrizionali
- Spetta all'Amministrazione che invoca la prescrizione dimostrare che vi sia stata una cessazione definitiva del rapporto prima della fine della detenzione e individuare con precisione il relativo momento
- La produzione di buste paga intervallate non è di per sé sufficiente a provare la pluralità di rapporti di lavoro distinti; va valutata la natura complessiva del rapporto nel suo contesto detentivo e organizzativo
- La specificità del lavoro penitenziario (finalità rieducativa, elenchi/commissioni per l'assegnazione, ristrettezza dell'offerta, soggezione organizzativa) giustifica un diverso trattamento ai fini della prescrizione rispetto al lavoro libero
- In ipotesi analoghe, chi agisce per crediti retributivi di lavoro carcerario può far valere le pretese riferendosi al rapporto considerato unitario; chi è datore (Amministrazione) deve documentare eventuali fatti idonei a dimostrare la cessazione definitiva antecedente alla fine della detenzione
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