Cassazione Civile, Sentenza n. 19004/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna del Ministero al pagamento di somme a titolo di "mercede" per attività lavorativa svolta dal detenuto Michele Ruffo nel periodo gennaio 2014 - agosto 2017. Il gravame del Ministero verteva sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi: il Ministero sosteneva che i periodi di lavoro erano rapporti discontinui (sostanzialmente rapporti a termine/intermittenti) e che la prescrizione dovesse decorrere dalla cessazione di ciascun singolo rapporto, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto trattarsi di un unico rapporto di lavoro penitenziario la cui prescrizione decorre dalla cessazione del "lavoro carcerario" o del rapporto nel suo complesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e ha confermato la pronuncia della Corte d'appello, condannando il Ministero al pagamento a favore di Michele Ruffo. La Corte ha ritenuto che il lavoro penitenziario, per le sue caratteristiche funzionali (rieducazione, organizzazione interna, elenchi e rotazione), costituisca un rapporto unitario collegato allo stato di detenzione: le interruzioni operative fra periodi di lavoro vanno considerate, di regola, sospensioni e non vere e proprie cessazioni idonee a far decorrere separatamente la prescrizione. La decorrenza della prescrizione va dunque collegata al venir meno del rapporto di lavoro nel suo complesso (tipicamente la fine della detenzione o altro evento che determini la definitiva cessazione), fermo restando l'onere a carico dell'Amministrazione di provare che il rapporto si sia effettivamente concluso prima della fine della detenzione.
Norme richiamate
art. 2948 cod. civ.
Norma generale sulla prescrizione. La Corte la applica collegando l'inizio della prescrizione al momento della cessazione effettiva del rapporto di lavoro penitenziario, ritenuto unitario.
art. 20 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), versione originaria
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato
Sottolinea la finalità rieducativa e il carattere retributivo del lavoro in carcere; la Corte ricava da ciò la specialità del rapporto che lo distingue dal lavoro libero e giustifica il trattamento prescrizionale applicato.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (modifica art. 20 ord. penitenz.)
Negli istituti penitenziari ... devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale
La riforma avvicina il lavoro carcerario al lavoro nella società libera ma mantiene elementi organizzativi e di tutela (commissioni, rotazione, elenchi) che sostengono la natura unitaria del rapporto e la qualificazione delle interruzioni come sospensioni.
art. 15 legge n. 345/1975
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d'impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro
Conferma l'obbligo dell'amministrazione di assicurare opportunità di lavoro, elemento che implica una relazione strutturata e dipendente dall'organizzazione penitenziaria più che da singoli contratti a termine convenuti tra le parti.
art. 2094 cod. civ. (lavoro intermittente)
La Corte esclude l'assimilazione del lavoro penitenziario alla figura del lavoro intermittente, ritenendo la disciplina penitenziaria e le sue caratteristiche organizzative tali da impedire tale qualificazione.
art. 115 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ.
Richiamate dalle parti in ordine all'onere della prova e all'apprezzamento delle buste paga come elementi probatori; la Corte chiarisce che spetta all'amministrazione dimostrare l'effettiva cessazione del rapporto prima della fine della detenzione se vuole far decorrere la prescrizione in precedenza.
Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate: es. Cass. n. 12205/2019, Cass. 24 ottobre 2019 n. 27340, ecc.)
La Corte prende atto dei precedenti che hanno affermato principi sulla prescrizione nei rapporti penitenziari ma precisa il punto controverso: mentre non corre prescrizione in costanza del rapporto, la questione se la prescrizione decorra dalle singole cessazioni intermedie va valutata alla luce della specificità del lavoro carcerario; in concreto, la Corte conferma la tesi della continuità/unicità del rapporto salvo prova contraria dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il lavoro svolto in regime carcerario va valutato come rapporto unitario collegato alla detenzione: le interruzioni operative sono, di norma, sospensioni e non vere e proprie cessazioni ai fini della prescrizione.
- La prescrizione dei crediti retributivi del detenuto decorre dal momento della cessazione effettiva del rapporto di lavoro nel suo complesso (spesso coincidente con la fine della detenzione), e non automaticamente dalle singole interruzioni di attività.
- Spetta all'Amministrazione penitenziaria l'onere di provare che il rapporto di lavoro si è definitivamente concluso in un momento anteriore alla fine della detenzione per poter far decorrere la prescrizione separatamente per singoli periodi.
- La mera produzione di buste paga con periodi non lavorati non determina automaticamente la prova della cessazione del rapporto; occorre valutare il contesto organizzativo, le modalità di assegnazione, la previsione di elenchi e rotazioni e altri elementi (età, idoneità, provvedimenti) che possano indicare la definitiva cessazione.
- Nelle controversie simili, si dovranno esaminare la natura formale e sostanziale delle assegnazioni (se si tratta di incarichi occasionali, contratti distinti o di chiamate ricorrenti in un unico percorso rieducativo) e verificare se sussistono elementi che dimostrino una reale autonomia dei singoli rapporti.
- Anche dopo le riforme che avvicinano il lavoro carcerario al mercato del lavoro, permane una specificità organizzativa e funzionale che giustifica regole di tutela e di decorrenza della prescrizione differenziate rispetto al lavoro libero.
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