Cassazione Civile, Sentenza n. 19081/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ASL Taranto impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riformando il Tribunale di Taranto, aveva condannato la ASL al pagamento di somme richieste da dirigenti medici a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale e di retribuzione di posizione variabile aziendale. L'ASL deduceva plurime censure: errata individuazione della giurisdizione (giudice ordinario vs amministrativo) in relazione alla delibera del Direttore generale n. 2438/2006; violazione dell'obbligo di rimessione al primo giudice ex art. 353 c.p.c. qualora l'appello riformi la declinatoria di giurisdizione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultrapetizione); errata interpretazione delle norme contrattuali (art. 60 CCNL 1994-97, art. 50 CCNL 1998-2001, art. 24 CCNL 2005) e del vincolo delle risorse del fondo per la componente variabile; omessa valutazione di documentazione probatoria e possibilità di compensazione tra voci retributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solo il secondo motivo dell'appello ASL (violazione dell'art. 353 c.p.c.), ritenendo che la Corte d'appello, pur avendo riformato la decisione di primo grado in punto di giurisdizione (affermando la giurisdizione del giudice ordinario), non avrebbe potuto decidere nel merito sulla pretesa relativa alla retribuzione di posizione variabile ma doveva rimandare le parti davanti al Tribunale di Taranto. Pertanto la sentenza impugnata è cassata limitatamente alla parte che riguarda la retribuzione di posizione variabile e la causa è rinviata al Tribunale di Taranto per la prosecuzione del giudizio su tale questione e per la regolazione delle spese. Sui restanti motivi la Corte ha: respinto il primo motivo, assorbito il quarto, dichiarato inammissibili altri motivi (terzo, quinto, sesto). La Corte ha inoltre ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui la pretesa del dipendente finalizzata alla corretta corresponsione della retribuzione basata sulla contrattazione collettiva rientra, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 353 c.p.c.
Nella versione applicabile al caso, se il giudice d'appello riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha la giurisdizione negata dal primo giudice, deve rimandare le parti davanti al primo giudice; la Corte d'appello non poteva decidere nel merito sulla retribuzione variabile dopo avere riformato la declinatoria di giurisdizione.
art. 360 c.p.c. (nn. 1, 3, 4, 5) (mezzo di impugnazione)
Norme richiamate dal ricorrente per censurare vizi di diritto, errori di motivazione e violazioni procedurali; la Corte ha esaminato i motivi alla luce di questi parametri, accogliendo il motivo fondato ex art. 360 n.4 (violazione art. 353 c.p.c.).
art. 24 CCNL 2005
Nella decisione di merito (Corte d'appello) è stato interpretato che la retribuzione variabile aziendale si aggiunge alla retribuzione minima contrattuale e non opera in compensazione automatica con essa; tale principio è richiamato nella controversia, anche se la Cassazione ha deciso la questione procedurale.
art. 60 CCNL 1994-1997
Riferito al Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato; la questione rilevava ai fini della qualificazione della delibera societaria (se atto di finanziamento o di trattamento) e della giurisdizione, posto che l'ASL sosteneva rilevanza del vincolo di capienza del fondo.
art. 50 CCNL 1998-2001
Richiamato nei medesimi termini del contratto precedente in relazione alla regolamentazione delle voci retributive e del finanziamento.
art. 2 e art. 63 D.Lgs. n. 165/2001
Norme richiamate in relazione alla nozione di atto di 'macro-organizzazione' della P.A.; la Corte d'appello aveva ritenuto che la delibera non fosse atto di macro-organizzazione e che dunque la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 2112 c.c.
Richiamato con riguardo ai casi di trasferimento/incorporazione di personale e alle posizioni retributive dei lavoratori trasferiti; la Corte d'appello aveva escluso che la necessità di parità di trattamento giustificasse la riduzione della voce contrattuale impugnata.
art. 386 c.p.c.
Norma processuale richiamata in relazione ai decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni; richiamo nell'ambito delle censure sulla legittimità dei provvedimenti monitori e dell'iter procedurale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per asserito vizio di ultrapetizione (pronuncia su cose non dedotte); la Corte di legittimità ha però dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità.
art. 329 c.p.c.
Riferito al giudicato e al vincolo delle decisioni di primo grado, invocato nella censura per presunta violazione del vincolo di giudicato; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile.
artt. 1241 e ss. c.c.
Richiamati con riferimento alla compensazione tra crediti retributivi; la Corte d'appello aveva escluso la compensazione tra retribuzione minima e variabile, ma la Cassazione ha trattato la questione solo sul piano procedurale e non ha cassato la decisione di merito su questo punto.
Massime di principio
- Se il lavoratore impugna la corresponsione della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva chiedendo la corretta liquidazione di una voce retributiva, di regola la giurisdizione è del giudice ordinario (diritto soggettivo alla corretta retribuzione).
- Quando la Corte d'appello riforma la decisione di primo grado in materia di giurisdizione (riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario che il primo giudice aveva negato), il principio processuale vigente (art. 353 c.p.c. nella versione applicabile al caso) impone la rimessione della causa al primo giudice: la Corte d'appello non può decidere nel merito su quella questione processuale.
- La qualificazione dell'atto aziendale (es. delibera che incide sulle retribuzioni) fra atto di 'macro-organizzazione' e atto che incide su posizioni soggettive è cruciale per determinare la giurisdizione; la distinzione va valutata concretamente guardando se l'atto incide direttamente su posizioni retributive individuali (favorendo la giurisdizione ordinaria).
- Sulle questioni sostanziali (es. possibilità di compensazione tra retribuzione minima e variabile, vincolo di capienza del fondo) è necessario un accertamento di merito e probatorio: se la parte invoca limiti di disponibilità del fondo o compensazioni, deve fornire prove documentali specifiche; tali aspetti vanno valutati dal giudice che decide nel merito e non possono essere risolti con censure generiche in sede di legittimità.
- Nelle impugnazioni in Cassazione occorre rispettare il principio di specificità: i motivi che denunciano ultrapetizione, violazioni di legge o errori di fatto devono indicare con precisione le parti di decisione e gli elementi di fatto o di diritto contestati, altrimenti sono dichiarati inammissibili.
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