Cassazione Civile, Sentenza n. 19005/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (detenuti) chiedevano l'adeguamento retributivo ("mercede") per attività lavorativa svolta in carcere in periodi specifici. Il Ministero contestava la domanda per prescrizione dei crediti retributivi e, in sede di impugnazione, sosteneva che le interruzioni documentate dalle buste paga dimostravano pluralità di rapporti a termine ciascuno con proprio decorso prescrizionale; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che i rapporti di lavoro carcerario costituiscano un unico rapporto unitario e sostanzialmente continuativo (con sospensioni/intervalli non costitutivi di cessazioni tali da far decorrere la prescrizione), e aveva pertanto confermato la condanna del Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato il principio secondo cui, per i lavori svolti in regime carcerario, le interruzioni intermedie non configurano automaticamente cessazioni del rapporto di lavoro ai fini della decorrenza della prescrizione: il rapporto è da considerarsi unico e continuativo nell'arco della detenzione, con le interruzioni assimilabili a sospensioni, sicché la prescrizione decorre dal venir meno definitivo del rapporto di lavoro (di norma coincidente con la cessazione della detenzione o con altro evento idoneo a interrompere definitivamente il rapporto). La Corte ha inoltre ritenuto che spetti all'Amministrazione l'onere di dimostrare l'eventuale conclusione del rapporto prima della fine della detenzione. Il ricorso incidentale è stato assorbito e il Ministero condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 2948 cod. civ.
Norma sulla prescrizione dei diritti: la Corte ha esaminato la decorrenza della prescrizione applicandone i principi alla particolare fattispecie del lavoro carcerario, ritenendo che la prescrizione decorra dal venir meno del rapporto di lavoro unitario e non dalle singole interruzioni.
art. 2935 cod. civ.
Rinvio alle norme speciali in materia di prescrizione; utilizzato nel quadro dell'argomentazione sulla decorrenza dei termini prescrizionali per i crediti retributivi dei detenuti.
art. 20 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La Corte ha richiamato l'art. 20 (e le sue modifiche) per evidenziare la funzione rieducativa e non afflittiva del lavoro penitenziario, la retribuzione del lavoro e l'assetto organizzativo (commissioni, elenchi, avvicendamento) che caratterizzano i rapporti di lavoro in carcere, giustificando il trattamento differenziato ai fini della prescrizione.
art. 2094 cod. civ.
Richiamato in relazione al concetto di lavoro intermittente; la Corte ha escluso l'applicabilità automatica delle regole del lavoro a termine o intermittente al lavoro penitenziario, per la sua specifica natura.
art. 115 cod. proc. civ.
Norma sull'onere della prova: il Ministero contestava la prova documentale offerta dai detenuti; la Corte ha comunque precisato che resta in capo all'Amministrazione l'onere di individuare e dimostrare la data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
art. 2697 cod. civ.
Principio secondo cui chi vuole far valere un fatto negativo o positivo deve provarlo; applicato dalla Corte per ribadire l'onere probatorio dell'Amministrazione circa l'eventuale cessazione del rapporto prima della fine della detenzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento del ricorso in Cassazione per violazione di legge: la Corte ha valutato i motivi di cassazione alla luce di questo inciso e li ha ritenuti infondati, confermando la corretta applicazione delle norme di diritto sulla prescrizione.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 e d.lgs. n. 123/2018 (modifiche alla disciplina del lavoro penitenziario)
Le modifiche normative sono state richiamate per mostrare l'evoluzione che ha avvicinato il lavoro carcerario al lavoro nella società libera (rimarcando la funzione rieducativa, la remunerazione e l'organizzazione tramite commissioni), pur mantenendo elementi di specialità che incidono sulla decorrenza della prescrizione.
art. 15 legge n. 345/1975
Richiamato per sottolineare l'obbligo dell'Amministrazione, salvo impossibilità, di assicurare il lavoro ai fini del trattamento rieducativo, elemento che contribuisce a qualificare la natura del rapporto di lavoro penitenziario.
d.P.R. n. 230/2000, art. 77
Richiamato con riferimento alle regole disciplinari e organizzative del lavoro penitenziario (es. sanzioni per inadempimento), utile a delineare il contesto speciale del rapporto di lavoro in carcere.
Massime di principio
- Il lavoro svolto dai detenuti in carcere va valutato nella sua particolare funzione rieducativa e organizzativa: le interruzioni tra periodi di attività non sono automaticamente cessazioni del rapporto di lavoro, ma possono essere sospensioni entro un unico rapporto unitario.
- La prescrizione dei crediti retributivi per lavoro penitenziario decorre dal venir meno definitivo del rapporto di lavoro (di norma con la fine della detenzione o con altro evento decisivo), non dalle singole pause o turni non lavorati.
- Spetta all'Amministrazione dimostrare, se ritiene che il rapporto sia cessato prima della fine della detenzione, l'evento che costituisce la cessazione definitiva; in mancanza prevale la qualificazione del rapporto come unitario/continuativo.
- Non si può automaticamente assimilare il lavoro carcerario a contratti a termine o al lavoro intermittente: la specificità normativa e organizzativa del carcere impone un diverso criterio di valutazione della continuità lavorativa.
- Per tutelare i propri diritti i detenuti devono conservare e produrre documentazione (buste paga, provvedimenti di assegnazione) ma rimane rilevante il quadro complessivo organizzativo (elenchi, avvicendamenti, disponibilità di posti) per la qualificazione della continuità.
- In situazioni analoghe, il giudice verificherà se le interruzioni sono solo temporanee e ricomprese in un rapporto unitario o se sussistono elementi (es. comunicazioni formali, fine pena, inidoneità definitiva) che attestano la cessazione definitiva del rapporto.
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