Cassazione Civile, Sentenza n. 19042/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La lavoratrice Anna Rita Zeni aveva chiesto il pagamento delle retribuzioni per il periodo aprile 2012 - marzo 2016, fondandosi su una precedente pronuncia (Tribunale di Roma n. 12245/2009 poi in parte confermata dalla Corte d'appello n. 2426/2012) che aveva accertato l'interposizione fittizia di manodopera e riconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro con Sogei. Sogei non ottemperò all'ordine di ripristino; la Corte d'appello ha quindi riconosciuto alla Zeni le retribuzioni parametrate al VI livello per il periodo indicato, ritenendo che la messa in mora fosse avvenuta con il ricorso introduttivo del 26.10.2007 e che i pagamenti eseguiti da terzi non avessero efficacia liberatoria nei confronti della Sogei. Sogei ha proposto ricorso per cassazione contestando la qualificazione retributiva dell'obbligo (richiamando la sentenza S.U. n.2990/2018) e sostenendo che la messa in mora dovesse essere successiva alla sentenza che ha disposto il ripristino; Zeni ha a sua volta proposto ricorso autonomo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Sogei (R.G. 2237/2021), dichiarato inammissibile il ricorso di Zeni e inammissibile il ricorso incidentale della Sogei nel procedimento R.G. 3048/2021. La Corte ha confermato i principi delle Sezioni Unite (S.U. n.2990/2018) secondo cui, accertata l'interposizione fittizia e l'esistenza del rapporto di lavoro, l'omesso ripristino del rapporto da parte del datore reale determina l'obbligo retributivo del datore stesso, con rilevanza della messa in mora (intimazione a ricevere la prestazione) quale elemento costitutivo, senza richiederne però una rigida sequenza temporale. La Corte d'appello aveva riconosciuto alla Zeni retribuzioni per euro 72.738,70 (con detrazione di euro 20.000 già riconosciuti in altro giudizio) e tale decisione è sostanzialmente confermata dalla Cassazione. Spese del giudizio di legittimità compensate e disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 2990/2018
“il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore"
Le Sezioni Unite hanno qualificato come retributivo l'obbligo del datore reale che non ottempera all'ordine di ripristino, introducendo la messa in mora (offerta/intimazione della prestazione) quale elemento necessario ma senza porne la collocazione in una rigida sequenza temporale rispetto alla pronuncia dichiarativa
Corte Costituzionale, sentenza n. 303/2011
“a partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva"
La Corte costituzionale avalla l'idea che dalla pronuncia dichiarativa nasca l'obbligo retributivo del datore indipendentemente dall'effettiva riammissione in servizio
Richiamato per affermare che il rifiuto di eseguire la prestazione da parte del datore è illegittimo se la controparte ha offerto di adempiere; l'intimazione a ricevere la prestazione formalizza il rifiuto del datore
Richiamato per escludere che pagamenti effettuati da terzi nel periodo contestato producano effetto liberatorio nei confronti del datore reale quando la lavoratrice non ha prestato attività per quell'utilizzatore
Invocato dalla ricorrente in relazione ai rimedi alternativi per l'inadempimento; la Corte ha ritenuto non fondata la censura rispetto alla tesi generale seguita dalle S.U.
Applicati per il principio dell'unicità del processo di impugnazione: ricorsi notificati successivamente si convertono in incidentali e la loro ammissibilità è condizionata al rispetto del termine complessivo di quaranta giorni
Invocato per la riunione delle impugnazioni tra procedimenti connessi e per stabilire la priorità di esame del ricorso iscritto per primo
Richiamato dalla Zeni per questioni di inquadramento contrattuale; la Corte ha ritenuto le doglianze sul punto inammissibili in cassazione perché attengono alla valutazione di fatto dei giudici di merito
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato a seguito del rigetto e dell'inammissibilità dei ricorsi
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 36 e 41
Utilizzati nella lettura costituzionalmente orientata che ha condotto le S.U. e la Corte a privilegiare l'effettività della tutela del lavoratore e la natura retributiva dell'obbligo del datore non ottemperante
Massime di principio
- Se il giudice dichiara l'interposizione fittizia e l'esistenza del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, la violazione dell'obbligo di ripristino da parte dell'utilizzatore comporta un obbligo retributivo a suo carico; la tutela va intesa in chiave sostanziale per garantire l'effettività del diritto del lavoratore.
- La messa in mora (intimazione a ricevere la prestazione) è un elemento costitutivo del diritto alla retribuzione ma non è richiesta che segua necessariamente la sentenza: essa può coincidere con atti processuali anteriori che, alla luce dell'effetto ex tunc della pronuncia dichiarativa, risultano diretti al soggetto che de iure è il datore di lavoro.
- I pagamenti effettuati da terzi nel periodo contestato non liberano il datore reale quando il lavoratore non abbia effettivamente prestato la propria attività per quell'utilizzatore.
- In cassazione le questioni di inquadramento e di valutazione probatoria dei fatti sono in larga parte inammissibili se rappresentano una richiesta di rinnovata valutazione del merito; occorre limitarsi a censure di diritto e motivazioni gravemente apparenti per ottenere accoglimento.
- Nel sistema degli appelli e dei ricorsi per cassazione, il primo ricorso notificato prioritariamente assume la veste di principale; ricorsi coevi della stessa parte con identico contenuto possono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta priorità, e le impugnazioni successive si convertono in incidentali soggette ai termini previsti dagli artt.370 e 371 c.p.c.
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