Cassazione Civile, Sentenza n. 19039/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta nei confronti di un documento del 08/10/1997 (foglio firmato in bianco). I ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello aveva errato ritenendo che la veridicità della sottoscrizione fosse già stata accertata con sentenza passata in giudicato (Tribunale di Napoli n. 3919/2012), precludendo così il riesame. In particolare si contestava che la precedente pronuncia fosse solo una declaratoria di inammissibilità basata sulla natura del riempimento (contra pacta) e non un accertamento di merito sull'autenticità della firma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la sentenza del 2012 avesse natura processuale (declaratoria di inammissibilità) e non avesse pronunciato sul merito della veridicità della sottoscrizione; quindi non poteva operare come giudicato sostanziale idoneo a precludere la proposizione di una nuova querela di falso. La Corte ha richiamato i principi relativi alla differenza tra falsità materiale e falsità ideologica e il regime del foglio firmato in bianco, e ha regolato le spese di legittimità nel prosieguo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento giuridico del motivo di ricorso per violazione di legge (vizio nella motivazione e falsa applicazione di norme sostanziali/procedurali).
art. 2702 c.c.
La scrittura privata riconosciuta ha valore probatorio limitato, fino a querela di falso, alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore; non si estende al contenuto della dichiarazione.
art. 221 c.p.c.
la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato
La querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio fino a quando la verità non sia stata accertata con sentenza definitiva; il tacito o espresso riconoscimento della sottoscrizione non impedisce la proposizione della querela.
art. 2909 c.c.
Il giudicato ha efficacia 'a ogni effetto' tra le parti sul dedotto e sul deducibile quando riguarda questioni di merito; tuttavia le decisioni di natura processuale formano giudicato formale solo nel medesimo processo e non vincolano in successivi giudizi separati.
Massime di principio
- La querela di falso è lo strumento idoneo a contestare la provenienza della dichiarazione dalla mano o dalla sottoscrizione (falsità materiale), non a contestare il contrasto tra volontà e contenuto (falsità ideologica), per la quale occorrono altre azioni civili.
- Il foglio firmato in bianco riempito 'absque pactis' integra falsità materiale soggetta a querela di falso; se il riempimento è avvenuto 'contra pacta' si configura invece una inadempienza del mandato ad scribendum (falsità ideologica/violazione contrattuale) e non sempre è sindacabile tramite querela di falso.
- Una pronuncia che dichiara l'inammissibilità di una domanda per ragioni processuali non equivale a un accertamento di merito e non genera giudicato sostanziale idoneo a precludere la riproposizione della stessa questione in un nuovo giudizio tra le stesse parti.
- Il riconoscimento, anche tacito, della sottoscrizione in un processo non impedisce la proposizione successiva della querela di falso, purché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
- Le decisioni processuali producono giudicato formale valido solo nel medesimo procedimento; per precludere un'azione in un diverso giudizio è necessario un precedente giudicato di merito che abbia deciso la stessa questione sostanziale.
- Se una domanda è stata rigettata per inammissibilità, la parte interessata può impugnare la declaratoria di inammissibilità o riproporre la domanda in separato giudizio; la mancata impugnazione non trasforma automaticamente la natura processuale della pronuncia in effetto sostanziale.
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