Cassazione Penale, Ordinanza n. 32748/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, per fatto commesso il 9 maggio 2021. Con il ricorso, per il tramite del difensore, ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del minimo della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità e che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo o comunque non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è stata confermata: la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata ritenuta correttamente esclusa per la natura abituale della condotta, poiché il ricorrente era incorso nelle medesime violazioni anche in altre due occasioni indicate in sentenza; parimenti, la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è stata reputata congrua, fondata sulle modalità del fatto e sulla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti. La censura sulla pena è stata inoltre ritenuta diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in cassazione.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne sviluppa il contenuto oltre l'indicazione del titolo di reato.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta non è occasionale ma assume carattere abituale o si inserisce in una pluralità di violazioni della stessa indole.
i criteri di commisurazione della pena possono essere soddisfatti con l'indicazione in sentenza degli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, tra cui modalità del fatto e personalità dell'imputato.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., come la personalità del reo o le modalità del fatto.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando il fatto non sia isolato, ma risulti inserito in una condotta abituale o in una pluralità di reati della stessa indole, perché la valutazione va compiuta sull'insieme della condotta e non sui singoli episodi isolatamente considerati.
- Nel giudizio di legittimità, il diniego dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e coerente con il dato fattuale della reiterazione o abitualità.
- La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., senza necessità di una analitica confutazione di tutti i parametri possibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi anche su un solo elemento sintomatico sfavorevole, come i precedenti penali, la personalità del reo o le modalità esecutive del fatto.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla pena in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la quantificazione sanzionatoria non è manifestamente arbitraria o illogica.
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