Cassazione Penale, Ordinanza n. 09706/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, quale concorrente, del reato di rapina aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il proprio contributo non integrasse concorso nel reato. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., assumendo un ruolo marginale nella vicenda. Ha inoltre sostenuto, in via difensiva, che la sua condotta sarebbe stata più correttamente qualificabile come favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., poiché non vi sarebbe prova di un preventivo accordo con il correo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure di merito già dedotte in appello e disattese con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la ratio decidendi. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini del concorso di persone nel reato, non è necessario un previo accordo, essendo sufficiente un'intesa anche spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, purché il contributo sia causalmente efficiente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non meramente apparenti; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
Norma invocata dalla difesa per chiedere il riconoscimento di una attenuante legata al ruolo marginale del correo.
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta, in alternativa al concorso nel reato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure di merito già esaminate e respinte nei gradi precedenti, senza confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato non è necessario un previo accordo preventivo tra i concorrenti: è sufficiente un'intesa anche spontanea maturata nel corso dell'azione criminosa, purché il contributo sia causalmente efficiente rispetto alla realizzazione del reato.
- La mera allegazione di un ruolo marginale non basta a escludere il concorso o a fondare l'attenuante corrispondente quando gli elementi probatori dimostrino un contributo materiale o morale intenzionale alla commissione del fatto.
- La qualificazione della condotta come favoreggiamento personale non è compatibile con un apporto causalmente efficiente alla consumazione del reato presupposto, poiché in tal caso si ricade nell'area del concorso di persone.
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