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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24580/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e respinte dai giudici di merito e non contenevano una specifica confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 337 c.p.p. e 61 n. 7 c.p. Dalla motivazione della Corte di cassazione emerge che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della decisione impugnata. In particolare, venivano contestati la validità della querela e la sussistenza dell'aggravante del n. 7 dell'art. 61 c.p., ma senza una critica analitica della motivazione della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.p.

    È richiamato come norma oggetto della dedotta violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene generica e già superata dalle motivazioni di merito.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    L'aggravante è indicata come oggetto di censura; la Corte richiama la motivazione della sentenza impugnata sulla sua sussistenza e ne valorizza la corretta argomentazione dei giudici di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge non è sufficiente se la doglianza non contiene una puntuale analisi delle ragioni decisorie e si risolve in una mera reiterazione di argomenti già disattesi.
  • Quando la sentenza di merito abbia già motivato in modo congruo sulla validità della querela e sulla sussistenza di un'aggravante, il ricorso che non confuti specificamente tali passaggi è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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