Cassazione Civile, Ordinanza n. 31283/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2014 per imposta di registro liquidata in relazione a un lodo arbitrale depositato nel 2001. Ha sostenuto che il credito fosse prescritto: a suo dire, sia considerando il momento di insorgenza del credito, sia considerando la notifica dell'avviso di liquidazione del 2003, il termine di prescrizione decennale era già decorso. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 76 e 78 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 2953 c.c., contestando l'applicazione della conversione della prescrizione breve in ordinaria e la ritenuta definitività dell'avviso non impugnato. Con il secondo e terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2943 c.c. in relazione all'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, lamentando che la CTR avesse attribuito efficacia interruttiva alla sola iscrizione a ruolo e avesse fatto decorrere il termine dal decorso del termine di impugnazione dell'avviso, anziché dalla sua notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il principio per cui la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione rende il credito irretrattabile ma non determina la conversione ex art. 2953 c.c. perché manca un titolo giudiziale definitivo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, in materia di imposta di registro, l'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'amministrazione e non ha efficacia interruttiva della prescrizione, che può interrompersi solo con un atto recettizio idoneo a costituire in mora il debitore. Ha inoltre chiarito che il termine decorre dalla notifica dell'avviso di liquidazione e non dalla scadenza del termine per impugnarlo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità e compensato quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
È stato richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
artt. 76 e 78 D.P.R. n. 131/1986
Per l'imposta di registro la riscossione del credito definitivamente accertato è soggetta a prescrizione decennale; la mancata impugnazione dell'avviso non produce di per sé una conversione della prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Si applica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; non opera per l'irretrattabilità derivante dalla mancata impugnazione di un atto amministrativo come l'avviso di liquidazione o la cartella.
I crediti tributari, salvo diversa previsione di legge, sono soggetti al termine ordinario decennale.
La prescrizione quinquennale non si applica al credito erariale per imposta di registro; si applica invece a interessi e sanzioni nei limiti normativi richiamati dalla Corte.
La prescrizione si interrompe solo con un atto recettizio idoneo a costituire in mora il debitore; la sola iscrizione a ruolo non ha tale efficacia.
Dopo l'interruzione decorre un nuovo periodo di prescrizione secondo le regole codicistiche.
Richiamato per la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Massime di principio
- La scadenza del termine per impugnare un atto amministrativo di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., che presuppone un titolo giudiziale definitivo.
- In materia di imposta di registro, il credito definitivamente accertato è soggetto a prescrizione decennale; la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione non incide sulla durata del termine prescrizionale, perché è un fatto neutro rispetto alla prescrizione.
- L'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'amministrazione e non interrompe la prescrizione, poiché l'interruzione richiede un atto recettizio idoneo a costituire in mora il debitore.
- Il termine di prescrizione decorre dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, una volta ricevuto un valido atto interruttivo, ricomincia immediatamente a decorrere, senza attendere la scadenza del termine per l'impugnazione dell'atto stesso.
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