Cassazione Civile, Ordinanza n. 04964/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte della società datrice di lavoro, della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la nullità di due disposizioni collettive (art. 18, comma 7, CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e art. 7 Accordo AGENS/OOSS 1 marzo 2006) nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. In conseguenza di tale nullità, i lavoratori avevano ottenuto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio dalla data di assunzione e la condanna al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalle controparti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la necessità di provvedere sulle spese, poiché le parti avevano dichiarato di averle già regolate tra loro, e ha chiarito che non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nei termini e accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio.
In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
Se vi è adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti, non occorre provvedere sulle spese, specie quando le parti dichiarano di averle già regolate tra loro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 18, c. 7, CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003
La clausola collettiva era stata dichiarata nulla nella parte in cui escludeva il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
art. 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006
La clausola collettiva era stata dichiarata nulla nella parte in cui escludeva il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata, determina l'estinzione del giudizio e assorbe l'esame dei motivi di ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando le parti controricorrenti aderiscono alla rinuncia e dichiarano di avere già regolato le spese, la Corte non provvede sulle spese di lite.
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