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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10113/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal transito di un dipendente, già assistente capo del Corpo forestale dello Stato, nei ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana, ove era stato inquadrato nella categoria B, posizione economica 4. Il lavoratore ha chiesto un inquadramento superiore, sostenendo che non dovessero applicarsi le tabelle di equiparazione introdotte dalla normativa regionale successiva e che la corrispondenza tra le qualifiche dovesse condurre all'inquadramento in categoria C, posizione economica C5, o in subordine C1. Dopo un primo parziale accoglimento, la controversia ha subito un primo appello favorevole all'amministrazione e un primo rinvio in Cassazione. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha di nuovo rigettato la domanda, ritenendo non dimostrata la corrispondenza tra profilo di provenienza e profilo di destinazione e ponendo a carico del lavoratore un onere di allegazione e prova sulle mansioni di fatto e sulla comparabilità delle qualifiche. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione di giudicato e del principio di non contestazione, sostenendo che l'equivalenza tra le qualifiche fosse ormai coperta da giudicato o comunque non contestata; (2) violazione delle norme regionali e dell'art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio attenuto ai criteri indicati dalla precedente ordinanza di Cassazione; (3) violazione di norme costituzionali e dei criteri di individuazione dei profili professionali; (4) omessa pronuncia sulle domande subordinate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché in parte inammissibile e in parte infondato: non risultava dimostrata la dedotta acquiescenza dell'amministrazione sul punto e, comunque, il tema della corrispondenza tra qualifiche era questione di qualificazione giuridica non soggetta al principio di non contestazione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, non si sia conformata al principio di devoluzione e alle statuizioni dell'ordinanza rescindente: avrebbe dovuto essa stessa procedere alla comparazione tra la qualifica di provenienza e quella di destinazione sulla base della disciplina vigente all'epoca del transito e dei relativi criteri normativi, senza addossare al lavoratore l'onere di dimostrare la comparabilità delle mansioni o la coincidenza sostanziale dei profili. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per escludere la formazione di giudicato interno sul punto dedotto dal ricorrente, in difetto di dimostrazione dell'acquiescenza

  • art. 416 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel motivo sulla pretesa non contestazione, ma ritenuto non decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non opera su questioni di qualificazione giuridica, ma solo su fatti storici specificamente non contestati

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di deduzione dei motivi per violazione di legge nei primi tre motivi

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve conformarsi ai principi di diritto dettati dalla Cassazione e non può omettere la comparazione demandata

  • d.lgs. n. 201 del 1995, art. 3

    richiamato nel secondo motivo quale disciplina rilevante per l'inquadramento del personale transitato

  • l.r. Sicilia n. 24 del 1972, art. 3

    richiamata nel secondo motivo

  • l.r. Sicilia n. 10 del 2000, art. 5

    indicata come criterio normativo per l'individuazione dei profili professionali e per la comparazione

  • decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001

    richiamati come fonti dei criteri e delle declaratorie da utilizzare nella comparazione

  • l.r. Sicilia n. 16 del 1996, artt. 65 e 77

    la Corte d'appello li aveva ritenuti non decisivi; la Cassazione non li ha posti a fondamento della decisione di accoglimento ma ne ha riportato il contenuto

  • artt. 3, 36 e 97 Cost.

    richiamati nel terzo motivo, rimasto assorbito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia, rimasto assorbito

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego privatizzato l'inquadramento va effettuato in astratto secondo la disciplina applicabile, non sulle mansioni di fatto di diverso contenuto

  • artt. 30 e 31 d.lgs. n. 165 del 2001

    in materia di mobilità la comparazione tra inquadramenti va compiuta secondo la disciplina legale e contrattuale dell'amministrazione di destinazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e svolgere gli accertamenti ad esso demandati; non può sostituire a tale compito una diversa impostazione che addossi alla parte un onere probatorio non previsto.
  • Nel pubblico impiego privatizzato e nelle ipotesi di mobilità tra amministrazioni, l'inquadramento del dipendente va effettuato in astratto, comparando le qualifiche e i profili professionali secondo la disciplina legale e contrattuale applicabile, e non valorizzando in modo decisivo le mansioni di fatto svolte.
  • Il lavoratore che rivendichi un diverso inquadramento deve allegare la qualifica di provenienza e quella rivendicata nell'ente di destinazione; spetta poi al giudice compiere la comparazione normativa e professionale tra i due profili.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non su questioni di qualificazione giuridica o di corrispondenza tra profili professionali, che richiedono un apprezzamento giuridico del giudice.
  • La deduzione di un giudicato interno richiede la specifica dimostrazione della mancata impugnazione del capo di sentenza rilevante; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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