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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04962/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso delle somme corrisposte, negli anni dal 2009 al 2012, da alcune imprese operanti nel settore agroalimentare in base al d.lgs. n. 194 del 2008, attuativo della disciplina unionale sui controlli sanitari ufficiali e sul relativo finanziamento. Le contribuenti avevano impugnato i dinieghi di rimborso; la Commissione tributaria regionale aveva accolto i loro appelli ritenendo che la tariffa non fosse applicabile agli stabilimenti non destinati alla produzione, ma solo a quelli produttivi in senso stretto. L’Azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, sostenendo che il giudice d’appello si fosse limitato a recepire le tesi delle controparti senza esaminare le proprie argomentazioni; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa nazionale e unionale, sostenendo che i controlli ufficiali sanitari e il sistema tariffario si applicano all’intera filiera agroalimentare, quindi anche alle attività di stoccaggio e commercializzazione all’ingrosso, e non ai soli stabilimenti di produzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata, pur sintetica, consentiva di individuare la ratio decidendi e quindi non presentava una motivazione meramente apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui la tariffa prevista dal d.lgs. n. 194 del 2008 è conforme alla disciplina unionale, poiché i controlli sanitari riguardano l’intera filiera agroalimentare e lo "stabilimento" non coincide con il solo produttore ma comprende anche gli operatori della distribuzione e del commercio. La Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione di interpretazione già chiarita e dunque sussistente un acte clair. La sentenza regionale è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario delle contribuenti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    c. 1, nn. 4 e 5; c. 1, n. 3

    indica i vizi deducibili in cassazione, rispettivamente per nullità della sentenza e per violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere le ragioni della decisione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle decisioni tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 23 Cost.

    richiamato nel motivo di violazione di legge in relazione al prelievo tributario.

  • d.lgs. n. 194 del 2008

    artt. 10 e 13; sezione 6 dell’allegato A

    disciplina il versamento delle tariffe per i controlli sanitari ufficiali e il vincolo di destinazione dei proventi al finanziamento dei relativi costi.

  • l. n. 34 del 2008

    richiamata tra le fonti nazionali invocate nel motivo di ricorso.

  • Regolamento (CE) n. 882/2004

    art. 3, par. 3; art. 27, parr. 1, 2 e 3

    i controlli ufficiali sanitari si eseguono in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione; gli Stati membri possono riscuotere tasse/diritti a copertura dei costi, e per alcune attività devono riscuotere una tassa minima.

  • Direttiva 89/662/CEE

    il richiamo alla nozione di stabilimento non vale come definizione generale dell’ambito dei controlli del regolamento 882/2004, ma solo ai fini della determinazione di specifici ambiti tariffari.

  • Regolamento (CE) n. 178/2002

    art. 1, par. 3; art. 3, par. 2, n. 7; art. 17, par. 2

    estende la disciplina a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione; definisce impresa alimentare, operatore del settore alimentare e fasi della filiera; impone controlli in tutte le fasi.

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

    art. 2, par. 1, lett. c); art. 6, par. 2

    ai fini della registrazione, lo stabilimento è ogni unità di un’impresa del settore alimentare e comprende ogni stabilimento che svolga fasi di produzione, trasformazione o distribuzione.

  • Direttiva 95/69/CE

    richiamata per evidenziare che la nozione di stabilimento in essa contenuta è più ristretta e non coincidente con quella utile per il regolamento 882/2004.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è percepibile, la sentenza non è nulla per difetto di motivazione.
  • In tema di controlli ufficiali sanitari nella filiera agroalimentare, la disciplina unionale va letta nel senso che i controlli si estendono a tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, non limitandosi agli stabilimenti di produzione in senso stretto.
  • Ai fini della tariffazione dei controlli sanitari ufficiali, la nozione di stabilimento non coincide necessariamente con il solo produttore, ma può ricomprendere anche operatori della distribuzione e del commercio, se la normativa nazionale ha adottato criteri coerenti con la struttura della filiera e con i parametri europei.
  • La tariffa forfetaria è legittima quando sia parametrata ai costi del sistema di controllo e tenga conto, anche in modo standardizzato, delle concrete caratteristiche dell’operatore e del tipo di attività svolta.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico: il giudice nazionale di ultima istanza può ometterlo quando la corretta interpretazione della norma unionale sia già evidente e non sussista un reale dubbio interpretativo (acte clair).

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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