Sentenza n. 5509/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Caserta in data 19/11/2025, notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Caserta del 19 novembre 2025 di archiviazione della richiesta di primo ingresso, motivato dalla mancata tempestiva trasmissione del contratto di lavoro sottoscritto digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’archiviazione del procedimento di primo ingresso in Italia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che la mancata trasmissione tempestiva del contratto sottoscritto digitalmente fosse una carenza meramente formale e non imputabile a lei, poiché dipendente dal datore di lavoro; che il requisito sostanziale sussistesse, essendovi stata l’effettiva stipulazione del contratto e permanendo la volontà assunzionale, documentata anche dall’invio del modello Unilav e dall’inizio dell’attività lavorativa; che la situazione fosse regolarizzabile e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la documentazione e consentire agli interessati, in particolare al datore di lavoro, di chiarire e regolarizzare la posizione. Ha inoltre dedotto l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha ritenuto decisiva la violazione delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di rigetto avrebbe consentito di chiarire che la carenza era imputabile al datore di lavoro, documentare l’effettiva conclusione del rapporto e regolarizzare anche le formalità digitali. L’omissione non era un vizio meramente formale: gli elementi documentali prodotti in giudizio erano idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. La carenza contestata era agevolmente regolarizzabile e la stipulazione effettiva del contratto avrebbe dovuto essere valutata dall’Amministrazione. Il TAR ha inoltre rilevato che il provvedimento non aveva considerato la volontà delle parti e la sostanziale sussistenza dei requisiti, rimettendo all’Amministrazione la valutazione della fattispecie nell’esercizio del potere. Spese compensate. La ricorrente è stata ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; liquidati al difensore € 1.500,00, comprensivi di spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
L’omesso preavviso di rigetto, indi, assume, nel caso di specie, valenza incidente, e non già meramente estetica, a cagione delle evidenze documentali, in questa sede giurisdizionale esibite per certo idonee a diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione.
L’omissione del preavviso di rigetto determina l’illegittimità quando il contraddittorio avrebbe consentito di introdurre elementi documentali potenzialmente idonei a modificare l’esito della decisione amministrativa.
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
Per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato va applicata la riduzione ordinaria del 50% prevista dalla norma.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".
La liquidazione del compenso considera le caratteristiche dell’attività difensiva, la natura e difficoltà dell’affare, le condizioni del cliente, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione intende archiviare o definire negativamente un procedimento per una carenza documentale apparentemente formale, deve consentire il contraddittorio procedimentale se gli interessati possono chiarire la causa della carenza o produrre elementi idonei a incidere sull’esito.
- L’omissione del preavviso di rigetto è sostanzialmente rilevante quando la documentazione e le circostanze deducibili nel contraddittorio avrebbero potuto orientare diversamente la decisione amministrativa; non è allora un vizio meramente formale.
- Una irregolarità documentale agevolmente regolarizzabile non giustifica una misura definitiva di archiviazione quando risulti la sostanziale sussistenza del requisito e l’Amministrazione possa acquisire chiarimenti o documenti nel procedimento.
- Nel valutare una richiesta di primo ingresso per lavoro, l’Amministrazione deve considerare l’effettiva stipulazione del contratto e la volontà delle parti, senza arrestarsi alla sola mancanza tempestiva della sottoscrizione in formato digitale, se la situazione può essere regolarizzata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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