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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31824/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società correntista aveva citato in giudizio l’originaria banca chiedendo, in relazione a diversi rapporti bancari (conto corrente, apertura di credito, anticipazioni su crediti salvo buon fine e successive modifiche), l’accertamento della nullità o dell’assenza di pattuizione di varie condizioni economiche, la rideterminazione dei saldi con espunzione di interessi asseritamente non convenuti o usurari, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale, la restituzione delle somme indebitamente pagate e il risarcimento dei danni per la gestione antigiuridica del rapporto. La banca aveva chiesto il rigetto e, deducendo l’estinzione del rapporto, aveva proposto domanda riconvenzionale di pagamento verso la società e i fideiussori. In appello, dopo c.t.u., era stato rideterminato il saldo a debito e ridotta la condanna sulla riconvenzionale. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno proposto tre motivi: 1) vizio motivazionale e omesso esame sulla pretesa ritenzione del 20% delle rimesse s.b.f., sostenendo che non vi fosse prova di un accordo di anticipazione limitata all’80% e che la banca avesse trattenuto indebitamente una quota delle somme incassate; 2) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni per la condotta della banca nella gestione del rapporto; 3) nullità o violazione di legge in tema di spese, assumendo che, in presenza di una sostanziale vittoria in appello, le spese avrebbero dovuto essere regolate diversamente e che la loro liquidazione fosse priva di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse formulata con un vizio motivazionale non più vigente e, soprattutto, tendesse in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato la documentazione e tratto da essa la prova dell’accordo sull’anticipazione all’80%, oltre alla genericità della domanda e alla mancata prova dell’incasso integrale dei crediti. Sul secondo motivo ha osservato che, per denunciare omessa pronuncia, il ricorrente deve indicare in modo specifico la domanda o il motivo di appello asseritamente pretermesso, requisito non assolto, essendosi limitato a un richiamo generico alle domande originarie. Sul terzo motivo ha affermato che la doglianza era in parte un mero corollario dell’inammissibilità dei primi due e in parte infondata, perché la riforma della decisione di primo grado giustificava il nuovo regolamento delle spese e non era stata dedotta alcuna violazione dei limiti tariffari o tabellari. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso non possono essere articolati nei termini di un vizio motivazionale non più vigente e non consentono di ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è censurabile solo se la domanda o il motivo di appello pretermesso sono specificamente individuati e riportati in modo sufficiente.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve consentire di individuare con precisione il contenuto della domanda o del motivo asseritamente non esaminato.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve possedere specifici requisiti di contenuto, che devono poter essere verificati anche in sede di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese; la statuizione sulle spese è censurabile solo nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione parziale delle spese è legittima in presenza di reciproca soccombenza.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza di primo grado comporta il necessario nuovo regolamento delle spese dei gradi di merito.

  • D.M. n. 55 del 2014

    La liquidazione dei compensi entro i parametri tabellari non richiede specifica motivazione; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori dai valori tabellari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l’interpretazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto solo indicando specificamente la domanda o il motivo di appello trascurato; un richiamo generico alle domande complessivamente proposte non soddisfa l’onere di specificità del ricorso.
  • La doglianza sulle spese è ammissibile solo se si deduce una violazione dei criteri legali o un superamento dei limiti tabellari; entro tali limiti la liquidazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • La riforma della decisione di primo grado legittima il rinnovato regolamento delle spese dei gradi di merito, anche con compensazione parziale in presenza di reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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