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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41732/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione solo tra i reati indicati nelle sentenze sub 1) e 2) (delitti in tema di armi, ricettazione e riciclaggio commessi tra maggio e agosto 2017) ma ha escluso la continuazione con la sentenza sub 3) (reati in materia di stupefacenti). Due doglianze principali: 1) vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. per il rigetto della continuazione con la terza sentenza, sostenendo l'esistenza di un disegno unitario (mezzi di trasporto comuni, uso delle armi a protezione dell'attività di traffico di stupefacenti); 2) errore nella determinazione della pena complessiva per difetto di calcolo e motivazione degli aumenti da continuazione rispetto alle sentenze di cognizione

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla disomogeneità dei titoli di reato e sulla mancata prova di un progetto criminoso unitario, con richiamo ai consolidati criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha censurato la determinazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione per carenza di motivazione circa l'entità degli aumenti applicati ai reati-satellite (in particolare non coerente con il riconoscimento in sede di cognizione delle circostanze attenuanti generiche), ordinando l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame sulla quantificazione della pena. Il resto del ricorso è stato respinto

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti e al metodo di calcolo degli aumenti per i reati-satellite in caso di continuazione; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione deve rispettare i rapporti di proporzione e i limiti previsti dall'art. 81 (es. limite del triplo e, in caso di recidiva reiterata, l'aumento minimo di un terzo)

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura procedurale relativa alla decisione in sede esecutiva; la Corte ha esaminato la questione nel quadro dei limiti di sindacato in esecuzione

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzato per individuare correttamente la sentenza che contiene il reato più grave e, dunque, la pena-base da cui calcolare gli aumenti in sede esecutiva

  • art. 133 cod. pen.

    Rilevante per la quantificazione della pena: la Corte ha ritenuto che il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in sede di cognizione dovrebbe influire sulla misura della pena e che il giudice dell'esecuzione deve motivare in che modo le attenuanti siano state tenute in conto nella determinazione degli aumenti

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale per l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena (parametri da considerare nel motivare la pena-base e gli aumenti)

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Menzi ono relativa alla recidiva reiterata e agli effetti sui minimi degli aumenti: la Corte ricorda che, ove applicabile, l'art. 81, comma 4, pone limiti specifici (aumento minimo di un terzo) quando sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare i limiti di impugnazione in sede esecutiva entro i quali il ricorrente ha proposto motivi; la decisione della Corte ha rispettato tali limiti

Massime di principio

  • La sussistenza della continuazione richiede elementi concreti che dimostrino un disegno criminoso unitario: omogeneità dei titoli di reato e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione degli illeciti; la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato non sono in genere sufficienti
  • L'onere di allegazione e prova della continuazione grava sul soggetto che la invoca: occorrono deduzioni specifiche e concrete, non argomentazioni generiche basate su finalità di lucro
  • In sede esecutiva il sindacato della Corte di cassazione sul merito è limitato; tuttavia vizi di motivazione nella valutazione dei presupposti della continuazione o nella determinazione della pena possono giustificare l'annullamento e il rinvio
  • Il giudice dell'esecuzione, quando applica la disciplina della continuazione, deve motivare non solo la scelta della pena-base ma anche, in modo distinto, l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite; la motivazione richiesta cresce con l'entità degli aumenti per consentire il controllo del rispetto dei rapporti di proporzione e dei limiti di legge
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di cognizione deve essere tenuto in considerazione anche nella quantificazione degli aumenti in sede esecutiva; omissioni o contraddizioni su questo punto possono comportare l'annullamento parziale dell'ordinanza

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