Cassazione Penale, Sentenza n. 41732/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione solo tra i reati indicati nelle sentenze sub 1) e 2) (delitti in tema di armi, ricettazione e riciclaggio commessi tra maggio e agosto 2017) ma ha escluso la continuazione con la sentenza sub 3) (reati in materia di stupefacenti). Due doglianze principali: 1) vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. per il rigetto della continuazione con la terza sentenza, sostenendo l'esistenza di un disegno unitario (mezzi di trasporto comuni, uso delle armi a protezione dell'attività di traffico di stupefacenti); 2) errore nella determinazione della pena complessiva per difetto di calcolo e motivazione degli aumenti da continuazione rispetto alle sentenze di cognizione
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla disomogeneità dei titoli di reato e sulla mancata prova di un progetto criminoso unitario, con richiamo ai consolidati criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha censurato la determinazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione per carenza di motivazione circa l'entità degli aumenti applicati ai reati-satellite (in particolare non coerente con il riconoscimento in sede di cognizione delle circostanze attenuanti generiche), ordinando l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame sulla quantificazione della pena. Il resto del ricorso è stato respinto
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai limiti e al metodo di calcolo degli aumenti per i reati-satellite in caso di continuazione; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione deve rispettare i rapporti di proporzione e i limiti previsti dall'art. 81 (es. limite del triplo e, in caso di recidiva reiterata, l'aumento minimo di un terzo)
Richiamato dal ricorrente nella censura procedurale relativa alla decisione in sede esecutiva; la Corte ha esaminato la questione nel quadro dei limiti di sindacato in esecuzione
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per individuare correttamente la sentenza che contiene il reato più grave e, dunque, la pena-base da cui calcolare gli aumenti in sede esecutiva
Rilevante per la quantificazione della pena: la Corte ha ritenuto che il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in sede di cognizione dovrebbe influire sulla misura della pena e che il giudice dell'esecuzione deve motivare in che modo le attenuanti siano state tenute in conto nella determinazione degli aumenti
Richiamato come criterio generale per l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena (parametri da considerare nel motivare la pena-base e gli aumenti)
Menzi ono relativa alla recidiva reiterata e agli effetti sui minimi degli aumenti: la Corte ricorda che, ove applicabile, l'art. 81, comma 4, pone limiti specifici (aumento minimo di un terzo) quando sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per precisare i limiti di impugnazione in sede esecutiva entro i quali il ricorrente ha proposto motivi; la decisione della Corte ha rispettato tali limiti
Massime di principio
- La sussistenza della continuazione richiede elementi concreti che dimostrino un disegno criminoso unitario: omogeneità dei titoli di reato e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione degli illeciti; la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato non sono in genere sufficienti
- L'onere di allegazione e prova della continuazione grava sul soggetto che la invoca: occorrono deduzioni specifiche e concrete, non argomentazioni generiche basate su finalità di lucro
- In sede esecutiva il sindacato della Corte di cassazione sul merito è limitato; tuttavia vizi di motivazione nella valutazione dei presupposti della continuazione o nella determinazione della pena possono giustificare l'annullamento e il rinvio
- Il giudice dell'esecuzione, quando applica la disciplina della continuazione, deve motivare non solo la scelta della pena-base ma anche, in modo distinto, l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite; la motivazione richiesta cresce con l'entità degli aumenti per consentire il controllo del rispetto dei rapporti di proporzione e dei limiti di legge
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di cognizione deve essere tenuto in considerazione anche nella quantificazione degli aumenti in sede esecutiva; omissioni o contraddizioni su questo punto possono comportare l'annullamento parziale dell'ordinanza
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