Cassazione Penale, Sentenza n. 7158/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il rifiuto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di revocare la confisca di beni. La richiesta di revoca era fondata su due "prove nuove": 1) dichiarazioni rese dall'allora custode giudiziario Aristide Casella, acquisite dopo il giudizio di prevenzione; 2) una relazione tecnica dell'ing. De Michele che, secondo i ricorrenti, avrebbe dimostrato l'assenza di cospicua attività edilizia sui beni (pertanto gli acquisti sarebbero anteriori alla pericolosità qualificata) e avrebbe fornito nuovi accertamenti tecnici mai svolti dagli amministratori giudiziari. I ricorrenti sostenevano che il novum consisterebbe nel mezzo istruttorio (la consulenza tecnica e le dichiarazioni) e non nel mero argomento di prova, e che tali elementi avrebbero dovuto portare alla revoca della confisca; inoltre le dichiarazioni del custode avrebbero dimostrato che le società erano in realtà gestite e finanziate dal padre (il proposto) e non dai figli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) la consulenza tecnica della difesa non poteva essere considerata strumento "recuperatorio" di questioni di merito che dovevano essere dedotte nel corso del giudizio di prevenzione; prove che descrivono fatti esistenti all'epoca dell'accertamento e non "scoperti" successivamente non possono fare passare l'istanza di revoca; b) la relazione dell'ingegnere è stata considerata priva del carattere di "prova nuova" e quindi inammissibile; c) le dichiarazioni del custode Cassella, pur ammesse, non risultavano decisive per sovvertire il giudicato, perché i precedenti accertamenti avevano già ricostruito che le società erano state costituite e finanziate con denaro del padre in periodo di pericolosità qualificata e i figli risultavano inizialmente fittizi intestatari privi di capacità economica. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
legge n. 1423/1956, art. 7
L'art. 7 disciplina la revoca "ex tune" e viene interpretato come rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali già disponibili nel giudizio di prevenzione; la revoca non può essere usata per recuperare questioni di merito non tempestivamente dedotte.
legge n. 575/1965, art. 2-ter, comma 11
Norma relativa alle misure di prevenzione e ai relativi presupposti; richiamata per il perimetro delle misure di prevenzione reale e per la disciplina della revoca o modifica di tali provvedimenti.
decreto legislativo n. 159/2011, art. 28
Individua casi e modalità tassativi di revocazione della confisca di prevenzione; l'introduzione di tale norma restringe ulteriormente la possibilità di rimettere in discussione provvedimenti di prevenzione tramite vie straordinarie.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti alle spese processuali.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in riferimento ai criteri per determinare l'entità delle somme dovute alla Cassa per le ammende in relazione ai profili di inammissibilità.
Massime di principio
- La revoca della confisca di prevenzione è un rimedio straordinario e non può essere usata per riesaminare fatti o prove che erano disponibili o potevano essere dedotti nel giudizio di prevenzione.
- Per essere "prova nuova" un elemento deve rappresentare una scoperta effettiva e imprevedibile rispetto al tempo del giudizio originario; perizie o riesami tecnici che si limitano a diversa valutazione di dati già conoscibili possono essere considerate inesistenti come novità utile.
- Dichiarazioni acquisite successivamente possono essere ammesse, ma devono avere efficacia decisiva e non semplicemente aggiungere elementi non determinanti rispetto al complesso probatorio già valutato.
- Quando si contestano attribuzioni di beni o la liceità di costituzione e finanziamento di società, è essenziale sollevare e provare tali questioni tempestivamente nel procedimento originario; il mancato tempestivo svolgimento dell'istruttoria può precludere il rimedio successivo.
- Il giudice valuta il complesso degli elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione: anche una condotta successiva regolare o una gestione efficiente non sempre neutralizza riscontri che dimostrano una origine illecita ovvero la capacità economica del proposto nel periodo di pericolosità qualificata.
- La difesa che intenda basare una revoca su nuovi mezzi istruttori deve dimostrare l'incolpevole impossibilità di scoprire quei mezzi prima e la loro idoneità a sovvertire il giudicato.
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