Cassazione Penale, Sentenza n. 15317/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Guido Guarino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio). I motivi dedotti: 1) nullità per mancato rispetto del termine minimo a comparire in appello (notifica del decreto di citazione ricevuta il 6 maggio 2025 per udienza del 14 maggio 2025); 2) vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica del fatto (mancata considerazione della forma tentata e possibile riqualificazione in rapina impropria o furto); 3) vizio nella valutazione della prova, specialmente delle dichiarazioni della persona offesa e dell'onere probatorio indiziario; 4) mancata motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) e 6) censura sul riconoscimento della recidiva reiterata (aumento di pena facoltativo che richiede motivazione specifica).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: sul primo motivo la Corte ha rilevato che l'udienza d'appello si è tenuta il 23 settembre 2025, l'imputato era agli arresti domiciliari e ha rinunciato a comparire; era presente un difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., che non ha eccepito la nullità; la nullità per mancato rispetto del termine a comparire è qualificata come nullità di "regime intermedio" e deve essere tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 180 c.p.p., altrimenti si sana (anche per rinuncia ex art. 184 c.p.p.). I restanti motivi sono stati ritenuti generici, mal formulati o riferibili a diversa vicenda processuale (la contestazione in merito era detenzione ai fini di spaccio), quindi inammissibili; il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato adeguatamente motivato dal giudice di merito e insindacabile in cassazione. Quanto alla recidiva, la Corte d'appello aveva già escluso la maggiore pericolosità e aveva rideterminato la pena, per cui i motivi relativi mancavano di interesse. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: la condanna riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (hashish, marijuana, cocaina) con strumenti per il confezionamento delle dosi
artt. 178, 179, 601 cod. proc. pen.
artt. 178, 179 e 601 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente relative a notifica e termini a comparire; la Corte ha valutato la doglianza ma ha ritenuto che la nullità lamentata fosse di regime intermedio e non tempestivamente eccepita
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte può esaminare un error in procedendo e, in tale ipotesi, è autorizzata ad accedere direttamente agli atti processuali per giudicare anche il fatto
Termine entro il quale devono essere eccepite alcune nullità (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado); la nullità per mancato rispetto del termine a comparire è rilevabile solo tempestivamente
La rinuncia dell'imputato a comparire in udienza sanifica la nullità relativa alla mancata comparizione/respetto del termine a comparire
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio in caso di assenza o rinuncia del difensore di fiducia; il difensore d'ufficio ha l'onere di proporre tempestivamente le eccezioni processuali, ove necessario
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il giudice di merito ha discrezionalità valutativa e basta l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi per motivare il diniego delle attenuanti
Massime di principio
- Le nullità 'a regime intermedio' relative alla partecipazione dell'imputato in appello (es. mancato rispetto del termine a comparire) devono essere eccepite tempestivamente, ovvero prima della deliberazione della sentenza; se non eccepite si intendono sanate.
- La rinuncia dell'imputato a comparire in udienza (art. 184 c.p.p.) sanifica la nullità connessa alla mancata comparizione e impedisce la rimessione per detta causa.
- In assenza del difensore di fiducia, l'onere di sollevare le eccezioni processuali ricade anche sul difensore d'ufficio; l'inerzia di quest'ultimo può determinare la perdita della possibilità di ottenere la declaratoria di nullità.
- La Corte di cassazione, quando è dedotto un error in procedendo, può esaminare direttamente gli atti e valutare anche questioni di fatto connesse alla correttezza dell'iter processuale.
- I motivi formulati in modo generico, incongruenti rispetto alla vicenda materiale o riferiti a ipotesi diverse da quelle accertate in giudicato sono inammissibili.
- La valutazione del diniego delle attenuanti generiche è di ampia discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi o prevalenti che giustificano il diniego; tale valutazione è generalmente insindacabile in sede di cassazione.
- Lamentare la recidiva richiede interesse concreto: se il giudice di appello ha già esaminato e escluso la recidiva o ha rideterminato la pena, la censura può mancare di rilevanza e risultare priva di interesse a fini di cassazione.
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