Cassazione Penale, Ordinanza n. 33185/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata dal Tribunale di Palmi alla pena di due anni di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite il difensore, l'imputata deduceva, con due motivi distinti, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché un vizio di motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità penale, sostenendo che mancasse l'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano sostanzialmente le censure già formulate in appello e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni poste a fondamento della responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità. In particolare, ha ritenuto che l'impugnazione non contenesse una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza d'appello, ma reiterasse genericamente le doglianze già esaminate e respinte. Ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., l'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno di ciascuna richiesta e deve confrontarsi puntualmente con il provvedimento impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice per la quale l'imputata era stata condannata; il testo non espone ulteriori elementi interpretativi sul contenuto della fattispecie.
L'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta e deve contenere una critica argomentata al provvedimento impugnato.
La mancanza di un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata, specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ciascuna richiesta.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La deduzione generica di una carenza o illogicità della motivazione, non accompagnata dall'indicazione delle ragioni per cui la motivazione d'appello sarebbe erronea, non assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
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