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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31633/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, annullando il rigetto del G.I.P., aveva disposto la custodia cautelare in carcere per DOMANICO, condannato in primo grado per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il difensore ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente valutato elementi forniti dalla difesa volti a dimostrare l'allontanamento dal contesto associativo (attività lavorativa lecita dal 2010, assenza di reati dal 2010, ruolo marginale, tempo trascorso dalla scarcerazione del 2019) e la rilevanza del tempo trascorso ai sensi della giurisprudenza sulla presunzione di pericolosità (legge n.47/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando carenze motivazionali del Tribunale del riesame nella valutazione degli elementi difensivi e del decorso temporale. Ha ricordato che la presunzione di pericolosità dell'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata anche senza formale recesso se emergono elementi oggettivi e concreti di effettivo e irreversibile allontanamento dal gruppo. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio, con istruzioni a colmare le carenze motivazionali (art. 310 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto contestato al ricorrente: partecipazione ad associazione di tipo mafioso (rilevanza sostanziale del reato ai fini della valutazione della pericolosità cautelare).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in motivo di impugnazione con riferimento alla corretta applicazione delle regole sulla custodia cautelare e sulla motivazione delle misure.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità sociale per i delitti di mafia; la Corte sottolinea che tale presunzione può essere superata con elementi oggettivi e concreti che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione, nonché che il tempo trascorso senza nuove condotte criminose deve essere espressamente considerato dal giudice.

  • legge n. 47 del 16/04/2015

    Modifica della disciplina sulla presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p.; impone al giudice una valutazione costituzionalmente orientata del tempo trascorso e degli elementi idonei a superare la presunzione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame dopo annullamento del provvedimento impugnato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. e succ. mod.)

    Prevede la possibilità di invio per iscritto della requisitoria del Procuratore Generale; citata in relazione alla requisitoria che aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. non è assoluta: può essere superata anche senza formale recesso dall'associazione se emergono elementi oggettivi e concreti che dimostrino un irreversibile allontanamento dal contesto criminoso.
  • Il tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura cautelare deve essere espressamente valutato dal giudice; un lungo arco temporale privo di condotte criminose può concorrere a rimuovere le esigenze cautelari.
  • Non è sufficiente liquidare come "generiche" le allegazioni difensive: il giudice deve indicare in cosa consista concretamente la condotta difensiva e motivare perché la documentazione prodotta non sia idonea a superare la presunzione legale.
  • La mera detenzione dei vertici dell'associazione non basta a dimostrare la disarticolazione del sodalizio; il giudice deve valutare se esistano elementi concreti che attestino l'impossibilità di reiterazione del reato.
  • Per apprezzare la distanza temporale rilevante ai fini cautelari è necessario individuare, ove possibile, il momento di effettiva cessazione della partecipazione associativa o comunque valutare la serie di comportamenti successivi come prova dell'abbandono del contesto criminoso.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe documentare in modo chiaro e probante l'attività lecita svolta, l'assenza di contatti o condotte con il gruppo, e ogni elemento oggettivo che possa consentire al giudice di superare la presunzione di pericolosità.

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