Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7482/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. sostenendo: (1) violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p., perché la responsabilità sarebbe stata desunta dalle dichiarazioni della persona offesa acquisite dagli agenti e la persona offesa non è stata escussa in dibattimento (argomento comune a entrambi); (2) (per Sarrtizu) vizio della motivazione per travisamento e contraddittorietà, con riferimento alle dichiarazioni dei testi Deiana e De Angelis e alla presunta assenza di prova di ingresso nel giardino e di strumenti idonei all'asportazione della bombola.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la condanna fosse fondata su una pluralità di indicatori fattuali direttamente riscontrati dalla polizia nell'immediatezza (orario notturno, concatenazione degli eventi, assenza di terzi, riconoscimento della bombola dalla vittima, indicazione del luogo di asportazione da parte degli imputati) e non sulle sole dichiarazioni della persona offesa; ha confermato la possibilità per gli ufficiali/agenti di rendere testimonianza indiretta quando riferiscano osservazioni dirette immediatamente compiute; ha inoltre dichiarato inammissibile per carenza di allegazione il motivo che denunciava travisamento delle deposizioni (mancata indicazione integrale e decisività degli atti contestati). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale applicata per configurare la fattispecie di furto/aggravata (impossessamento della bombola). I giudici di merito hanno ritenuto provata la sottrazione e la responsabilità degli imputati alla luce degli elementi di fatto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata dai ricorrenti come parametro formale per la presentazione del motivo in cassazione; in sentenza è citata come riferimento alla formula con cui sono state esposte le doglianze.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria. La Corte interpreta però che non sia violato quando l'ufficiale riferisca osservazioni dirette e immediatamente riscontrate sul luogo (stato dei luoghi e delle persone), ovvero quando le dichiarazioni non costituiscono mera testimonianza indiretta acquisita in sede procedimentale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma sul vizio di motivazione denunciabile in cassazione: la Corte ricorda l'onere del ricorrente di individuare e riprodurre gli "altri atti del processo" che si adducono come travisati, con modalità che consentano la verifica senza costringere la Corte a una lettura integrale del fascicolo.

  • art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la mancata puntuale indicazione o allegazione degli atti rilevanti può determinare l'inammissibilità del motivo per travisamento o vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Le osservazioni dirette degli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto possono essere utilizzate come elementi di prova e non si considerano automaticamente vietate dall'art. 195, comma 4, c.p.p., purché non costituiscano mera testimonianza indiretta acquisita fuori dai casi consentiti.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito e la valutazione delle prove: i motivi che chiedono una rivalutazione delle risultanze di fatto saranno rigettati se i giudici di merito hanno operato una valutazione logica e coerente degli elementi disponibili.
  • Per denunciare travisamento o omissione di atti/prove (art. 606, comma 1, lett. e)) è indispensabile per il ricorrente allegare e/o riprodurre integralmente i documenti o le deposizioni ritenute travisate e indicare la loro decisività; mere affermazioni di difformità senza puntuale allegazione sono inammissibili.
  • Nel giudizio d'appello e nella fase di legittimità la valutazione congiunta di indizi e circostanze (orario, concatenazione degli eventi, riconoscimento da parte della vittima, comportamento degli imputati) può suffragare una condanna anche in assenza di un riscontro diretto del fatto criminoso purché l'insieme degli elementi sia ritenuto attendibile e logico.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni della persona offesa acquisite dagli agenti, occorre dimostrare che la decisione dei giudici si è fondata esclusivamente su tali dichiarazioni e che non erano presenti altri riscontri oggettivi; altrimenti la censura rischia di essere respinta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.