Ordinanza n. 338/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso il merito della controversia né ha accolto o respinto la domanda cautelare con una misura sospensiva. Ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: deliberazione commissariale di incremento delle tariffe 2026 dell’imposta di soggiorno dal 1° giugno, con contestata modifica della disciplina temporale delle tariffe
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione commissariale n. 50 dell’8 aprile 2026, avente a oggetto l’incremento delle tariffe dell’imposta di soggiorno dal 1° giugno 2026, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Hanno inoltre chiesto, ove occorrente, la disapplicazione parziale della deliberazione di Giunta comunale n. 458 del 26 novembre 2025, richiamata per relationem, nella parte in cui avrebbe accorpato in un’unica tariffa annuale importo e periodo di applicazione del tributo, modificando l’art. 4, comma 2, del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, che prevedeva due diverse tariffe per distinti periodi dell’anno. La censura prospettata riguarda, in particolare, l’esercizio del potere regolamentare e delle attribuzioni ritenute spettanti al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere a) e f), d.lgs. 267/2000. Il Comune di Salerno, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Salerno si sono costituiti; il Commissario straordinario non si è costituito. Il testo dell’ordinanza non contiene una valutazione definitiva dei motivi di merito né un’analisi specifica del fumus boni iuris o del periculum in mora.
Norme richiamate
le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del merito della controversia
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può omettere l’adozione di una misura cautelare e disporre la sollecita trattazione della causa.
art. 141, comma 3, d.lgs. 267/2000
È richiamato quale fondamento dei poteri esercitati dal Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.
art. 2, comma 2, d.P.R. 20 febbraio 2026
È richiamato quale ulteriore base dei poteri attribuiti al Commissario straordinario.
art. 42, comma 2, lettere a) e f), d.lgs. 267/2000
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il potere regolamentare e le relative attribuzioni spettassero al Consiglio comunale.
art. 4, comma 2, del Regolamento sull’imposta di soggiorno nella Città di Salerno
È indicato come disposizione regolamentare che distinguerebbe due tariffe per differenti periodi dell’anno, la cui modifica è contestata dai ricorrenti.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice cautelare può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva e senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure.
- La fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una decisione interlocutoria sulla domanda cautelare e non comporta, di per sé, una valutazione definitiva né favorevole né sfavorevole sulle questioni di legittimità dell’atto impugnato.
- In presenza di una sollecita definizione del merito ritenuta idonea a tutelare la parte, le spese della fase cautelare possono essere compensate per idonee ragioni valutate dal giudice.
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