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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23698/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione aggravata. Ha dedotto: (1) vizio di motivazione sull'autenticità documentale dell'estratto cartaceo del post a lui attribuito; (2) vizio di motivazione per omesso controllo sull'attendibilità della persona offesa; (3) vizio di motivazione sulla riferibilità al ricorrente del nickname usato sul profilo Facebook e sull'omessa denuncia di furto d'identità; (4) vizio di motivazione sulla complessiva valutazione del compendio probatorio; (5) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, negata per l'incontinenza delle espressioni utilizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio; il secondo manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo espresso sulla credibilità piena della persona offesa; il terzo e il quarto inammissibili perché sollecitavano una diversa lettura del compendio probatorio senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale; il quinto inammissibile perché proponeva censure di merito sull'applicazione dell'esimente del diritto di critica, estranee al giudizio di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    La diffamazione aggravata è stata ritenuta integrata sulla base delle espressioni offensive pubblicate online e della loro riferibilità all'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che tendono a una rivalutazione del fatto e delle prove sono estranei al giudizio di legittimità e risultano inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • La dedotta illogicità o incompletezza della motivazione non può essere fondata su censure che ignorano la motivazione effettivamente resa nella sentenza impugnata.
  • Ai fini della riferibilità di contenuti diffamatori pubblicati sui social, il giudice può valorizzare non solo il profilo o il nickname utilizzato, ma anche elementi testuali del post, la mancata allegazione di furto d'identità e i riferimenti a vicende personali conosciute dai soggetti coinvolti.
  • L'esimente del diritto di critica non è scrutinabile in cassazione quando la doglianza si risolve in un dissenso sulla valutazione di merito circa l'incontinenza delle espressioni utilizzate.
  • La credibilità della persona offesa, se congruamente motivata e corroborata da ulteriori riscontri, non può essere contestata in cassazione mediante mere sollecitazioni a rinnovare il giudizio sul fatto.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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