Cassazione Civile, Ordinanza n. 22489/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2014 un ampio gruppo di medici, laureati e immatricolati a scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1991, convenne in giudizio le amministrazioni statali competenti chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione, da parte dell'Italia, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che avrebbero imposto la previsione di un'adeguata remunerazione per i frequentanti delle scuole di specializzazione. I ricorrenti dedussero di non avere percepito alcun compenso durante la specializzazione. Il Tribunale rigettò le domande per prescrizione; la Corte d'appello confermò. In cassazione furono proposti sei distinti ricorsi, con più motivi, ma la sentenza di legittimità non è entrata nel merito delle censure: per un ricorrente, che aveva chiesto la decisione ex art. 380-bis c.p.c. e poi vi aveva rinunciato, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio; per gli altri ricorsi, non essendo stata formulata istanza di decisione, è stata dichiarata parimenti l'estinzione dei giudizi ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, per metà, con liquidazioni differenziate in ragione dei diversi gruppi di impugnanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinti tutti i giudizi di legittimità. Quanto al ricorso di un singolo ricorrente, la rinuncia all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritenuta ammissibile perché l'istanza è atto di impulso processuale rinunciabile; per i restanti ricorsi, la mancata formulazione dell'istanza di decisione ha determinato l'estinzione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione parziale delle spese in favore delle amministrazioni resistenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo. Non vi è stata decisione sul merito della questione risarcitoria o sulla prescrizione già dichiarata nei gradi di merito.
Norme richiamate
l'istanza di decisione del ricorso è qualificata come atto di impulso processuale rimesso alla discrezionalità della parte e, come tale, rinunciabile ad libitum.
la mancata formulazione dell'istanza di decisione comporta l'estinzione del giudizio di cassazione dichiarabile in sede camerale.
la rinuncia tardiva al ricorso ha evitato una sicura condanna per responsabilità aggravata, ma non ha giustificato la compensazione integrale delle spese.
il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va determinato in base al petitum, assumendo la domanda di importo più elevato.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
ai fini del valore della domanda si sommano al capitale gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'istanza di decisione del ricorso in camera di consiglio, quando la disciplina processuale la rimette alla scelta della parte, può essere validamente rinunciata prima della decisione, con conseguente estinzione del relativo giudizio.
- Nel rito camerale di cassazione, la mancata presentazione dell'istanza di decisione nei casi previsti determina l'estinzione del giudizio, che il giudice deve dichiarare anche d'ufficio.
- La rinuncia o l'acquiescenza tardiva all'impugnazione non impone la compensazione integrale delle spese quando l'iniziativa processuale sia stata manifestamente infondata e abbia comportato un inutile aggravio per la controparte e per l'amministrazione della giustizia.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina sulla base del petitum più elevato e, se richiesti, si computano anche interessi e accessori scaduti prima dell'introduzione del giudizio.
- In presenza di una giurisprudenza di legittimità consolidata e univoca sulla questione dedotta, la proposizione di nuovi ricorsi sul medesimo tema può incidere negativamente sulla regolazione delle spese.
- L'atto di impulso processuale privo di contenuto decisorio autonomo segue la disponibilità della parte e non vincola irrevocabilmente il ricorrente sino alla pronuncia del giudice.
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