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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26586/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di rinvio in materia di determinazione delle indennità dovute a seguito di una procedura espropriativa promossa da un Comune per destinare le aree ablativamente acquisite a sede di una scuola nazionale federale di equitazione. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio e liquidato le indennità sulla base delle risultanze peritali, considerando l'incidenza di vincoli di fascia di rispetto stradale, di frane e dissesti e della fascia fluviale adiacente al Po. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 37 del d.P.R. 327/2001 e omesso esame delle contestazioni al metodo estimativo adottato dal CTU, oltre a vizi motivazionali sulla stima dei terreni edificabili; 2) censura per mancata rinnovazione della CTU, nonostante la richiesta di parte; 3) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme già depositate a titolo di indennità in esito alla precedente sentenza poi cassata, con asserita duplicazione del pagamento; 4) doglianza sulle spese di lite, contestando l'addebito integrale, l'applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 anche alle attività pregresse e la rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumulava in modo promiscuo violazioni di legge e censure motivazionali, sollecitando un nuovo apprezzamento del fatto e delle risultanze peritali estraneo al giudizio di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ribadendo che la rinnovazione della CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la cassazione della prima sentenza aveva travolto anche il capo relativo al deposito delle indennità e che la nuova pronuncia si era sostituita alla precedente, escludendo una doppia condanna; ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la regolazione delle spese segue l'esito complessivo della lite, che il Comune era rimasto soccombente e che era corretta sia l'applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 anche per le attività pregresse, sia l'addebito delle spese di CTP. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del Comune alle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato come parametro della determinazione dell'indennità di esproprio per aree edificabili, ma la censura del ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo giudizio di fatto sulla stima

  • art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

    il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non promiscue; non può essere utilizzato per chiedere una rivalutazione del merito e delle prove

  • art. 336, comma 1, cod. proc. civ.

    la cassazione della sentenza travolge anche i capi dipendenti, compreso quello sulle indennità e sul deposito già disposto nella decisione cassata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    i parametri di liquidazione dei compensi sono applicabili anche alle attività processuali pregresse quando la precedente decisione sia stata cassata e il giudizio prosegua o si rinnovi

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure cumulative e indistinte che mescolino violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni di merito senza una chiara separazione dei profili di doglianza.
  • La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la sua mancata disposizione non è di regola censurabile in cassazione, se il diniego risulta motivato.
  • La cassazione della sentenza travolge i capi dipendenti della decisione, sicché il nuovo giudizio sostitutivo esclude la duplicazione delle somme già oggetto del capo annullato.
  • La liquidazione delle spese segue il criterio dell'esito complessivo della lite e il relativo capo è sindacabile in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza.
  • I parametri tabellari vigenti al momento della liquidazione possono essere applicati anche alle attività professionali svolte in fasi pregresse quando la precedente decisione sia stata cassata e il procedimento prosegua sulla medesima controversia.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataProveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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