Cassazione Civile, Ordinanza n. 26586/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di rinvio in materia di determinazione delle indennità dovute a seguito di una procedura espropriativa promossa da un Comune per destinare le aree ablativamente acquisite a sede di una scuola nazionale federale di equitazione. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio e liquidato le indennità sulla base delle risultanze peritali, considerando l'incidenza di vincoli di fascia di rispetto stradale, di frane e dissesti e della fascia fluviale adiacente al Po. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 37 del d.P.R. 327/2001 e omesso esame delle contestazioni al metodo estimativo adottato dal CTU, oltre a vizi motivazionali sulla stima dei terreni edificabili; 2) censura per mancata rinnovazione della CTU, nonostante la richiesta di parte; 3) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme già depositate a titolo di indennità in esito alla precedente sentenza poi cassata, con asserita duplicazione del pagamento; 4) doglianza sulle spese di lite, contestando l'addebito integrale, l'applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 anche alle attività pregresse e la rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumulava in modo promiscuo violazioni di legge e censure motivazionali, sollecitando un nuovo apprezzamento del fatto e delle risultanze peritali estraneo al giudizio di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ribadendo che la rinnovazione della CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la cassazione della prima sentenza aveva travolto anche il capo relativo al deposito delle indennità e che la nuova pronuncia si era sostituita alla precedente, escludendo una doppia condanna; ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la regolazione delle spese segue l'esito complessivo della lite, che il Comune era rimasto soccombente e che era corretta sia l'applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 anche per le attività pregresse, sia l'addebito delle spese di CTP. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del Comune alle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato come parametro della determinazione dell'indennità di esproprio per aree edificabili, ma la censura del ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo giudizio di fatto sulla stima
art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non promiscue; non può essere utilizzato per chiedere una rivalutazione del merito e delle prove
art. 336, comma 1, cod. proc. civ.
la cassazione della sentenza travolge anche i capi dipendenti, compreso quello sulle indennità e sul deposito già disposto nella decisione cassata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
i parametri di liquidazione dei compensi sono applicabili anche alle attività processuali pregresse quando la precedente decisione sia stata cassata e il giudizio prosegua o si rinnovi
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure cumulative e indistinte che mescolino violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni di merito senza una chiara separazione dei profili di doglianza.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la sua mancata disposizione non è di regola censurabile in cassazione, se il diniego risulta motivato.
- La cassazione della sentenza travolge i capi dipendenti della decisione, sicché il nuovo giudizio sostitutivo esclude la duplicazione delle somme già oggetto del capo annullato.
- La liquidazione delle spese segue il criterio dell'esito complessivo della lite e il relativo capo è sindacabile in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza.
- I parametri tabellari vigenti al momento della liquidazione possono essere applicati anche alle attività professionali svolte in fasi pregresse quando la precedente decisione sia stata cassata e il procedimento prosegua sulla medesima controversia.
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