Cassazione Civile, Sentenza n. 14064/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di vendita di un immobile pignorato, contestando in particolare la legittimità del provvedimento di riunione (2015) di due procedure esecutive sullo stesso bene (una promossa nel 2000 contro Edilgen S.r.l. e una nel 2012 contro lo stesso Grossi) e deducendo inoltre questioni relative alla rilevanza, validità ed opponibilità dell'iscrizione ipotecaria vantata da Banca Fideuram. Sosteneva che le somme ricavate dalla locazione sarebbero state sufficienti a soddisfare i creditori titolari di effettivo diritto e che, per tali ragioni, la vendita non avrebbe dovuto essere disposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la contestazione della riunione delle procedure, ove non impugnata tempestivamente (art. 617 c.p.c.), è stata sanata per mancata impugnazione nei termini; b) comunque l'ordinanza di vendita è legittima anche se fondata sulle pretese esecutive formulate nella seconda procedura (quindi la riunione non è condizione necessaria per la validità dell'ordinanza di vendita); c) la riunione delle procedure era, in ogni caso, corretta e doverosa per evitare procedimenti separati sul medesimo bene; d) le questioni sulla validità/efficacia/opponibilità dell'ipoteca non sono rilevanti ai fini della legittimità dell'ordinanza di vendita e dovevano essere sollevate tempestivamente o in sede di riparto. Perciò il ricorso è stato respinto (dichiarato inammissibile) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore delle controricorrenti, liquidate in complessivi € 8.200,00 per ciascuna più € 200,00 per esborsi.
Norme richiamate
Termine per proporre opposizione agli atti esecutivi (venti giorni dalla conoscenza): la mancata impugnazione tempestiva della decisione di riunione delle procedure esecutive determina la sua sanatoria e rende inammissibile una successiva contestazione riproposta solo con l'opposizione alla ordinanza di vendita.
Disciplina la riunione delle procedure esecutive aventi ad oggetto gli stessi beni; la Corte conferma la doverosità e legittimità del provvedimento di riunione per evitare procedimenti separati sul medesimo bene.
Norma fra quelle richiamate riguardanti le esecuzioni mobiliari/immobiliari e il coordinamento fra procedimenti; utilizzata per giustificare la necessità di riunire procedure esecutive sullo stesso bene.
Richiamato in relazione alle decisioni esecutive; utilizzato nella valutazione complessiva delle norme applicabili alle esecuzioni e alla loro impugnazione.
Norma relativa alle questioni preliminari e al rito esecutivo; richiamata nell'analisi dei motivi che impugnano provvedimenti esecutivi e sulle modalità di impugnazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento per la valutazione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto): i motivi dedotti sono stati ritenuti inammissibili o assorbiti perché non incidono sulla legittimità dell'ordinanza di vendita.
Principio di decide-reliquidazione delle spese e necessità di pronuncia su tutte le questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto infondata la censura per mancata pronuncia su eccezione specifica.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma richiamata in tema di presupposti processuali per l'azione esecutiva e per l'applicazione di sanzioni/provvedimenti amministrativi; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti previsti (rigetto o inammissibilità dell'impugnazione).
Massime di principio
- La riunione di più procedure esecutive aventi ad oggetto lo stesso bene è doverosa e finalizzata a evitare procedimenti separati; la sua legittimità non impedisce di per sé la vendita disposta in una delle procedure riunite.
- Chi intende contestare la legittimità di un provvedimento esecutivo (anche di riunione) deve promuovere l'opposizione agli atti esecutivi entro i termini perentori (art. 617 c.p.c.): la mancata impugnazione rende la decisione inefficace come motivo di opposizione successiva.
- L'ordinanza di vendita può essere legittimamente disposta anche sulla base delle pretese esecutive formulate nella sola seconda procedura; pertanto il ricorso esclusivamente fondato sulla illegittimità di una precedente riunione non basta a bloccare la vendita.
- Questioni relative a validità, efficacia o opponibilità di garanzie reali (es. ipoteca) devono essere sollevate tempestivamente e/o in sede di riparto: sovente non incidono sulla legittimità dell'ordinanza di vendita ma sulla distribuzione del ricavato.
- Le dispute sulla collocazione e sul diritto a partecipare al riparto del ricavato devono essere trattate nella fase di distribuzione (riparto) e non possono normalmente impedire l'esecuzione della vendita.
- Chi propone impugnazioni infondate o tardive in materia esecutiva rischia la condanna alle spese e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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