Cassazione Penale, Ordinanza n. 06927/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Dal testo emerge che il primo motivo denunciava l'incapacità di intendere e di volere, sostenendo la non imputabilità o comunque la non piena capacità psichica al momento del fatto. Il secondo motivo lamentava la mancata risposta della Corte territoriale sulla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo, richiamata in appello in via subordinata e formulata, nelle conclusioni, come richiesta di assoluzione per carenza del dolo. La Suprema Corte rileva che la questione sulla capacità di intendere e di volere era già stata esaminata dai giudici di merito sulla base di una perizia aggiornata e di ulteriori elementi, con esito negativo per la tesi difensiva; inoltre osserva che tale accertamento non aveva impedito al primo giudice di riconoscere la diminuente del vizio parziale di mente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa geneticamente inammissibile perché non sorretto da una specifica articolazione argomentativa, essendosi la difesa limitata a una richiesta subordinata di assoluzione nelle conclusioni di appello, senza sviluppare un autonomo motivo di censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata, da un lato, sul fatto che il tema della capacità di intendere e di volere era già stato compiutamente valutato nei giudizi di merito; dall'altro, sull'inammissibilità originaria del motivo relativo all'elemento soggettivo, perché non specificamente dedotto in appello e comunque superato dall'accertata capacità psichica.
Norme richiamate
Richiamato in via implicita dal tema della capacità di intendere e di volere e dell'elemento soggettivo; la Corte ritiene che l'accertata capacità escluda la dedotta carenza di imputabilità e renda superflua la censura sul dolo.
Evocato indirettamente dal riferimento alla diminuente del vizio parziale di mente applicata in primo grado; la Corte osserva che tale valutazione non è stata inficiata dall'esito della perizia successiva.
Base implicita della declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo il secondo motivo privo di specificità e geneticamente inammissibile.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla capacità di intendere e di volere non è ammissibile in cassazione quando la questione sia già stata esaminata in modo congruo dai giudici di merito sulla base di una perizia aggiornata e di elementi ulteriori, salvo vizi argomentativi specifici della motivazione.
- La deduzione di insussistenza dell'elemento soggettivo deve essere specifica e autosufficiente nei gradi di merito; una mera richiesta subordinata formulata nelle conclusioni di appello non integra un motivo di gravame idoneo a imporre una risposta autonoma del giudice.
- Quando l'accertamento di merito attesta la capacità di intendere e di volere dell'imputato, la doglianza sulla mancanza del dolo può risultare superata se non sono articolate censure autonome e specifiche sulle ragioni della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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