Cassazione Penale, Sentenza n. 9493/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestando: 1) vizi di motivazione e violazione degli artt. 273 c.p.p., 110 e 416-bis c.p., sostenendo che il suo ruolo si era limitato ad accompagnare il compagno in occasioni di contatti professionali occasionali con rappresentanti della Rompetrol e con soggetti che avrebbero avuto collegamenti con la cosca Mancuso, senza alcun apporto concreto e causale all'attività associativa; che i contatti erano limitati nel tempo e si erano interrotti quando l'affare fallì; e che non risultava la sua partecipazione a un incontro chiave (pranzo del 18/01/2019); 2) mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, poiché non era stata adeguatamente dimostrata l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, considerata la lontananza temporale dei fatti (novembre 2018 - marzo 2019) e la natura occasionale delle relazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse effettuato l'adeguato apprezzamento ex post sull'efficacia causale della condotta della ricorrente, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in associazione mafiosa: occorre dimostrare che il contributo sia stato concreto, specifico, consapevole, volontario e abbia effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione. Poiché il provvedimento limitava l'analisi a fasi negoziali e non verificava la reale incidenza pratica delle condotte contestate, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio conforme ai rilievi esposti.
Norme richiamate
Richiamato dalle censure difensive come norma rilevante in tema di motivazione delle misure; la Corte ha rilevato profili di insufficiente motivazione procedurale nel provvedimento impugnato
Riferimento al concorso di persone nel reato; implicito richiamo alla necessità di accertare il contributo soggettivo e oggettivo del concorrente
La Corte richiama l'interpretazione secondo cui il concorso esterno nell'associazione mafiosa richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia efficacia causale effettiva nel preservare o rafforzare le capacità operative dell'associazione; non è sufficiente una mera probabilità prognostica
Sezioni Unite, pronuncia richiamata (Sez. U. n. 33748/2005, Mannino)
Principio applicato dalla Corte: per configurare il concorso esterno è necessario verificare ex post l'effettiva rilevanza causale del contributo fornito dal soggetto esterno, valutando la plausibilità razionale della sua capacità di condizionare la realizzazione del programma criminoso
Massime di principio
- Per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non basta la partecipazione occasionale o la mera presenza a trattative: è necessario provare che il contributo sia concreto, specifico, consapevole e abbia efficacia causale reale nel rafforzare o mantenere la capacità operativa dell'associazione
- Il giudice deve svolgere un apprezzamento ex post sull'efficacia concreta della condotta del presunto concorrente esterno: va valutato se, a seguito della condotta, si siano effettivamente verificati risultati utili all'associazione o se la condotta sia rimasta nelle ipotesi di mera possibilità
- Le misure cautelari devono essere motivate con riguardo all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione: valutazioni generiche o basate su fatti lontani nel tempo e su rapporti occasionali possono non reggere al sindacato di legittimità
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe far emergere l'assenza di nessi causali concreti fra le condotte attribuite e il rafforzamento dell'associazione e sottolineare l'occasionalità e la rapidità di interruzione dei rapporti per ottenere il riesame della misura
- In sede di riesame o nuovo giudizio il giudice di merito dovrà integrare la motivazione e verificare puntualmente, caso per caso, l'incidenza pratica delle condotte contestate sulla struttura e sugli obiettivi dell'associazione mafiosa
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