Cassazione Civile, Sentenza n. 26440/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Cassa ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 32596/2018 per errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto che la Cassa non avesse impugnato in appello la questione relativa al coefficiente di neutralizzazione della quota retributiva (e aveva ritenuto che la decurtazione fosse stata operata dall'INPS), mentre dall'atto di gravame risultava invece che la Cassa aveva difeso la legittimità dell'applicazione del coefficiente in base all'art. 53, comma 4 del previgente regolamento della Cassa; ne derivava una svista percettiva negli atti del giudice di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo sussistente l'errore di fatto nella lettura dell'atto di appello da parte della sentenza impugnata. Ha revocato la sentenza n. 32596/2018 e, nella fase di merito conseguente, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Alda Ferretti. La Corte ha deciso che: a) la questione sulla illegittimità dei criteri di calcolo della quota A (per l'elevazione della media reddituale da 15 a 24 anni) va risolta in favore della Cassa alla luce dell'orientamento consolidato della Corte (Sez. Un. 17742/2015 e altre); b) il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalle delibere della Cassa e dal regolamento è legittimo, non soggetto al principio del "pro rata" come inteso nella normativa citata, e quindi non si accoglie la domanda della Ferretti. Spese a carico di Ferretti (liquidate) e rilievo circa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Autorizza la revocazione per errore di fatto emergente dagli atti/documenti; qui applicata per errore percettivo del giudice della Corte di cassazione nella lettura dell'atto di appello.
art. 3, comma 12, legge 335/1995
Imposta agli enti previdenziali di considerare il principio del "pro rata" in funzione dell'equilibrio finanziario, ma non impone la sua applicazione in modo assoluto; si devono tenere conto gradualità ed equità tra le generazioni.
art. 1, comma 763, legge 296/2006
Ha riformulato l'ambito di applicazione del principio di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche; insieme con la giurisprudenza porta alla possibilità per gli enti privatizzati di ispirarsi all'art. 3, comma 12 della legge 335/1995 senza applicare automaticamente il "pro rata".
art. 1, comma 488, legge 147/2013
Conferma la legittimità ed efficacia degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006 purché finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine.
delibere Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004
Fonte regolamentare dell'introduzione del coefficiente di neutralizzazione per la quota retributiva; la Corte le ha ritenute idonee a legittimare il coefficiente come misura non irragionevole nel contesto della riforma del sistema pensionistico dei professionisti.
art. 53, comma 4 del previgente Regolamento
Richiamato come base normativa su cui la Cassa ha legittimamente applicato il coefficiente di neutralizzazione alla quota retributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsione relativa al contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione della norma nei confronti della resistente.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale utilizzata per il deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero (ricorrente ai fini dell'udienza).
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 17742/2015 e altre (es. 28253/2018, 23597/2018)
Orientamenti consolidati della Corte secondo i quali gli enti previdenziali privatizzati possono legittimamente calcolare le prestazioni con riferimento all'art. 3, comma 12 della legge 335/1995; specificamente, il coefficiente di neutralizzazione applicato dalla Cassa è stato ritenuto legittimo e non soggetto automaticamente al "pro rata".
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa quando la Corte abbia commesso un errore percettivo evidente nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità: non è ammessa per semplici diverse valutazioni delle risultanze processuali o per contestazioni sul merito delle prove.
- Per gli enti previdenziali privatizzati la norma sull'applicazione del "pro rata" (art. 3, comma 12 L. 335/1995) non impone un'applicazione automatica e assoluta: le deliberazioni e i regolamenti degli enti possono introdurre criteri (es. coefficiente di neutralizzazione) ritenuti legittimi se compatibili con l'equilibrio finanziario e con i criteri di gradualità e equità.
- Quando si contesta la legittimità di una decurtazione pensionistica occorre documentare chiaramente quale soggetto l'abbia operata (ente erogatore o altro ente) e su quale base regolamentare o normativa: errori di attribuzione possono determinare l'accoglimento di una revocazione per svista del giudice.
- Nel giudizio di cassazione la Corte può, se revocata la propria precedente decisione per errore di fatto, decidere direttamente nel merito quando non emergono elementi che impongano diversa istruttoria o rimessione, conformandosi alla giurisprudenza consolidata.
- Per evitare rischi processuali, chi impugna in appello deve esprimere con chiarezza e documentare le censure rilevanti; una difesa articolata e puntuale nell'atto di appello è elemento determinante per prevenire interpretazioni errate della Corte di legittimità.
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