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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26445/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Presidenza del Consiglio impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto a Della Vecchia il diritto a percepire l'indennità di specificità organizzativa prevista dall'art. 18 del CCNI 15/09/2004. L'ordinanza era ritenuta inammissibile per presunta mancata trascrizione/associazione al ricorso dell'Accordo integrativo (art. 18) e dell'Accordo 29/07/2010, su cui si fondavano i motivi. Con ricorso per revocazione la PCM deduceva errore di fatto (mera svista): quei documenti erano invece allegati e depositati e il loro contenuto era inserito nel testo del ricorso. In ordine al merito del ricorso originario la PCM censurava la qualificazione del distacco come comando (art. 30 d.lgs. 276/2003) e la lettura dell'art. 18 e dell'Accordo 29/7/2010 che, a suo avviso, legano l'indennità solo al personale comandato e fuori ruolo, non al personale in distacco.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione ritenendo sussistente un errore di fatto della Corte nella valutazione della mancata allegazione dei documenti: gli atti erano effettivamente presenti. Revocata l'ordinanza n. 31164/2018, la Corte ha poi esaminato e rigettato il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto a Della Vecchia l'indennità. La decisione si è uniformata a precedenti della Corte (tra cui Cass. n. 32875/2018) che: 1) escludono l'applicabilità del d.lgs. n. 276/2003 al personale delle pubbliche amministrazioni; 2) limitano la sindacabilità in Cassazione delle interpretazioni di contratti collettivi integrativi (ammissibili in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione). La PCM è stata condannata alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    Norma che disciplina il ricorso per revocazione contro le sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione; utilizzata come titolo dell'azione di revocazione proposta dalla PCM.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per definire l'errore di fatto come causa di revocazione; qui invocato dalla PCM per lamentare una mera svista della Corte circa la mancata allegazione dei documenti.

  • art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; richiamata nella valutazione dei motivi di censura del ricorso principale e per precisare i limiti della sindacabilità dei contratti integrativi.

  • art. 23 co. 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Previsione normativa che ha consentito il deposito delle conclusioni scritte della Procura Generale ai sensi del richiamato comma; citata procedimentalmente.

  • art. 18 CCNI 15 settembre 2004

    Dispositivo contrattuale che disciplina l'indennità di specificità organizzativa per il personale della Presidenza del Consiglio; al centro della controversia su chi abbia diritto a percepirla.

  • Accordo 29 luglio 2010

    Accordo integrativo richiamato dalla PCM per delimitare i destinatari dell'indennità; la Corte ha ritenuto non sussistenti vizi tali da riformare la decisione di merito.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 30 e art. 1 co. 2

    "il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale"

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'applicazione del decreto (compresa la nozione di distacco prevista dall'art. 30) al personale delle pubbliche amministrazioni, giustificando la possibilità di assimilare posizioni di distacco a posizioni di comando ai fini dell'erogazione di indennità previste per la Presidenza del Consiglio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-bis e comma quater)

    Richiamato in tema di contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso in applicazione del comma 1-bis e cita il comma quater per la registrazione del pagamento.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro una pronuncia della Cassazione è ammissibile per errore di fatto (errore di percezione della realtà fattuale), ma non per errori di diritto o per riconsiderazione di valutazioni logico-giuridiche: occorre dimostrare una chiara discrepanza fattuale originaria (mera svista o omissione materiale).
  • Se il vizio revocatorio è fondato, la Corte può decidere il merito del ricorso originario nella medesima udienza, anche se il procedimento di revocazione è stato fissato in udienza pubblica anziché in camera di consiglio, senza pregiudizio delle garanzie processuali.
  • Nelle controversie tra pubbliche amministrazioni e dipendenti pubblici l'applicabilità del d.lgs. n. 276/2003 è spesso esclusa per effetto dell'art. 1 co.2; pertanto qualificazioni come distacco o comando vanno valutate alla luce della disciplina pubblicistica e della contrattazione interna, con possibile assimilazione di figure per finalità retributive o indennitarie.
  • In sede di Cassazione la contestazione dell'interpretazione di contratti collettivi integrativi è limitata: è inammissibile come motivo autonomo di cassazione salvo che non si denunci la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione rilevanti.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità o di errori formali, chi impugna in Cassazione deve verificare con cura l'allegazione, la trascrizione e l'esatta indicazione di tutti gli atti e accordi su cui si fondano i motivi; la loro mancata corretta indicazione può portare a decisioni di inammissibilità anche se materialmente depositati.

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