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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26444/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la condanna della Clinic Center S.p.A. al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale ("una tantum") relativa al CCNL Case di Cura Private per il periodo 1/1/2006-31/8/2010. Fondavano il diritto su atti di contrattazione collettiva e su verbali d'incontro (in particolare il verbale del 31/1/2013), sostenendo che l'AIOP regionale avesse riconosciuto il carattere inderogabile della corresponsione dell'una tantum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato gli esiti della Corte d'appello che avevano escluso il diritto alla indennità: il Protocollo/Accordo interconfederale del 23/7/1993 e le generiche dichiarazioni AIOP hanno natura programmatica e non costituiscono di per sé un diritto soggettivo esigibile; l'Accordo nazionale del 15/9/2010 ha rimesso a livello regionale la negoziazione di una eventuale una tantum sulla base di diverse condizioni economiche regionali, e nei numerosi incontri regionali (compreso quello del 31/1/2013) non è stato raggiunto alcun accordo vincolante. Inoltre la Corte ha rilevato l'omessa produzione del testo integrale dell'Accordo nazionale 15/9/2010 da parte dei ricorrenti, determinando una questione di improcedibilità rispetto alla censura relativa a quell'accordo. Quanto al profilo costituzionale (art.36), la Corte ha ribadito che la verifica dell'adeguatezza della retribuzione deve farsi sul trattamento complessivo e non isolando singole voci contrattuali. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • Protocollo/Accordo sul costo del lavoro 23/7/1993

    Ritenuto atto interconfederale di natura programmatica/di indirizzo, inidoneo di per sé a creare posizioni soggettive piene salvo recepimento nella contrattazione collettiva nazionale

  • Accordo Nazionale 15/9/2010 (contrattazione settore sanità privata)

    Secondo la Corte ha sancito la scadenza del CCNL 31/12/2005 e ha demandato a livello regionale la negoziazione dell'eventuale una tantum per il periodo 2006-2010; quindi non ha automatico effetto obbligatorio per i singoli lavoratori senza accordi regionali concreti

  • Verbale di incontro regionale 31/1/2013 (AIOP Regione Campania)

    La formula generica con cui l'AIOP riconosceva l'inderogabilità non è stata ritenuta sufficiente: estrapolare una disposizione inderogabile senza un accordo concreto e senza quantificazione non costituisce fonte di diritto pieno

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n.4 e D.Lgs. 2/2/2006 n.40

    Impone l'onere, a pena di improcedibilità, di depositare i contratti/accordi collettivi integrali su cui si fonda il ricorso: la mancata produzione del testo integrale dell'Accordo nazionale 15/9/2010 è motivo di improcedibilità della censura relativa

  • artt. 1362 e 1363 c.c. (ermeneutica contrattuale)

    La Corte applica il principio che l'interpretazione contrattuale deve considerare non solo il dato letterale ma anche criteri logico-teleologici e sistematici e il comportamento successivo delle parti; nel settore sindacale prevale un'interpretazione complessiva delle clausole

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n.3

    Viene richiamato come parametro di censura (violazione di norme) ma le doglianze ermeneutiche dei ricorrenti sono ritenute infondate

  • art. 36 Cost.

    La garanzia costituzionale della retribuzione sufficiente e proporzionata riguarda il trattamento economico complessivo; non può essere impugnata isolatamente una singola voce retributiva se il CCNL nel suo complesso presume adeguatezza

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione della retribuzione: la sua lettura deve essere coordinata con l'art.36 Cost. e con la valutazione dell'insieme delle voci retributive

  • art. 13 DPR 115/2002, comma 1 quater

    Accertamento processuale che può comportare l'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore importo del contributo unificato per i ricorsi instaurati dopo il 30/1/2013

Massime di principio

  • I protocolli interconfederali o accordi programmatici, se non recepiti da un contratto collettivo nazionale o da un accordo regionale vincolante, non costituiscono di per sé diritti soggettivi esigibili dai lavoratori
  • Se la contrattazione nazionale demanda la soluzione di determinate voci retributive al livello regionale, il diritto del lavoratore sorge solo se dalle trattative regionali emerge un accordo concreto e quantificato
  • In sede di impugnazione in Cassazione, chi deduce la violazione di norme contrattuali deve depositare l'intero testo del contratto/accordo collettivo rilevante; la produzione parziale può comportare improcedibilità
  • L'interpretazione dei testi contrattuali (soprattutto in materia sindacale) richiede un approccio complessivo che valorizzi il contesto, le premesse, il comportamento successivo delle parti e i criteri teleologico-sistematici oltre al significato letterale
  • La tutela costituzionale della retribuzione (art.36) impone una valutazione sull'insieme del trattamento economico; non è sufficiente dimostrare l'assenza o l'inadeguatezza di un singolo elemento retributivo senza riferimento al trattamento complessivo

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