Cassazione Civile, Sentenza n. 26453/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento degli incentivi economici annuali corrisposti dalla datrice di lavoro ai soli lavoratori a tempo indeterminato. La Corte d'Appello di Bologna aveva ritenuto compatibili gli incentivi con il contratto a termine ma aveva respinto le domande per mancata allegazione e prova, da parte dei lavoratori, delle circostanze e dei criteri che legittimavano la corresponsione del compenso (sostanzialmente perché il trattamento era correlato "alla qualità della prestazione resa" e dunque non sarebbe spettato automaticamente). I ricorrenti deducono che gli incentivi venivano erogati in modo uniforme ("a pioggia" o sulla base della mera presenza), e che l'ente non aveva fornito prova di una reale correlazione agli obiettivi; lamentano altresì la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello di fatti decisivi (proroghe e reiterazioni dei contratti, buste paga, prospetti contabili) e la violazione del principio della non contestazione e della corretta ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi che contestavano l'omessa considerazione di fatti decisivi e il mancato corretto riparto dell'onere della prova da parte della Corte d'Appello. La Corte ha confermato il principio secondo cui il compenso incentivante previsto dall'art. 32 del CCNL non è incompatibile con i rapporti a termine e che, in assenza di ragioni oggettive giustificative, l'eventuale esclusione dei lavoratori a termine può configurare discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Poiché la Corte d'Appello non aveva valutato adeguatamente elementi quali la reiterazione/proroga dei contratti e la documentazione prodotta, la sentenza è stata cassata e il procedimento rinviato alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
CCNL Enti pubblici non economici 1999-2001, art. 32
Il compenso incentivante, legato al raggiungimento di specifici obiettivi, non è di per sé incompatibile con i rapporti a termine; va corrisposto anche ai lavoratori a tempo determinato salvo che l'ente dimostri ragioni oggettive per il trattamento differenziato
d.lgs. n. 368 del 2001, art. 6
Divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato; l'esclusione ingiustificata dei lavoratori a termine dagli incentivi contrasta con tale divieto
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE), clausola 4, punto 1
Ribadisce il principio di parità di trattamento e la necessità di giustificare differenze obiettive tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato
art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione)
Richiamato nella discussione: la Corte ha valutato la rilevanza degli atti e delle allegazioni delle parti, ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente considerato gli elementi di fatto prodotti dai lavoratori
art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. (motivi di cassazione)
Il ricorso è stato accolto per violazione e falsa applicazione di norme e per omesso esame di fatti decisivi; utilizzati come fondamento per la cassazione e il rinvio
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma richiamata procedimentalmente in relazione al deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incisiva sul merito sostanziale della controversia
Massime di principio
- Gli incentivi legati a obiettivi collettivi previsti da CCNL non sono automaticamente incompatibili con i contratti a tempo determinato: l'esclusione dei lavoratori a termine richiede prove oggettive a carico del datore di lavoro
- In tema di disparità di trattamento tra lavoratori a termine e indeterminati, gravano sull'ente datore l'onere di allegare e provare circostanze precise e concrete che giustifichino la differenziazione
- Il lavoratore a termine deve provare l'esistenza della fonte negoziale, il rapporto di lavoro, l'inquadramento e l'inadempimento (mancata corresponsione dell'incentivo); la prova documentale (buste paga, prospetti, comunicazioni interne, reiterazioni/proroghe contrattuali) è determinante
- La reiterazione o proroga prolungata dei rapporti a termine e la prestazione delle medesime mansioni dei colleghi a tempo indeterminato rafforzano la posizione del lavoratore e possono incidere sul corretto riparto dell'onere probatorio
- La mera esistenza teorica di programmi o obiettivi non è sufficiente a giustificare l'esclusione: il datore deve dimostrare che gli incentivi sono effettivamente collegati a criteri valutativi applicati anche ai fini della selettiva corresponsione
- In pratica: raccogliere e produrre sempre buste paga, prospetti di erogazione, comunicazioni aziendali, e documentazione sulle proroghe/riassunzioni; chiedere al datore i criteri di calcolo e, se omessi, chiedere accertamenti e rimostranze in giudizio per determinare lo spostamento dell'onere probatorio
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