Cassazione Penale, Sentenza n. 19104/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per reati di bancarotta (bancarotta fraudolenta societaria distrattiva; bancarotta documentale poi ritenuta semplice; bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto non richiedendo il fallimento). Le censure riguardavano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella riqualificazione della bancarotta documentale (fra fraudolenta "specifica"/"generica" e semplice); (2) travisamento e violazione di legge circa le condotte distrattive, in particolare la qualificazione come distrazione del rimborso di finanziamenti soci vs. bancarotta preferenziale e la legittimità/congruità dell'autoliquidazione del compenso; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà riguardo all'aggravamento del dissesto (la sentenza indicava contemporaneamente una diminuzione totale dei debiti e un aggravamento del dissesto); (4) contestazione della sussistenza della circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" (quantificazione delle somme distratte); (5) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha confermato la legittimità della valutazione sulla bancarotta documentale semplice (escludendo il dolo specifico ma ravvisando colpa/negligenza per l'omessa tenuta parziale delle scritture), ha ritenuto corretta la qualificazione come distrazione dei rimborsi ai soci alla luce dell'applicazione dell'art. 2467 c.c. (postergazione del credito in presenza di squilibrio patrimoniale) e ha respinto le censure sulla congruità del compenso per insufficienza probatoria e genericità delle doglianze. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: ha riscontrato un vizio di motivazione contraddittorio e non analitico circa l'aggravamento del dissesto (la sentenza impugnata riferiva una riduzione complessiva dei debiti ma comunque qualificava un aggravamento del dissesto), per cui ha annullato la sentenza limitatamente al capo relativo all'aggravamento del dissesto (capo 3) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Il ricorso è stato invece respinto per il resto.
Norme richiamate
art. 216 l. fall. (bancarotta documentale)
"...in tutto o in parte..."
La Corte ha richiamato che la fattispecie di bancarotta documentale può riguardare anche l'omessa tenuta parziale delle scritture; se manca il dolo specifico la condotta può essere ricondotta alla bancarotta documentale semplice per colpa/negligenza
art. 217 e art. 224 l. fall. (bancarotta semplici e aggravanti)
Applicate per fondare la responsabilità per bancarotta semplice e per valutare le aggravanti relative all'aggravamento del dissesto; la Corte ha richiamato che l'aggravamento deve consistere in un deterioramento complessivo della situazione economico-finanziaria, non nell'aumento di singole poste passive
art. 2467 cod. civ. (postergazione dei finanziamenti soci)
La Corte ha ritenuto applicabile la regola della postergazione quando il finanziamento soci è stato effettuato in presenza di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto; il rimborso in tali condizioni può essere qualificato come distrazione e non come operazione preferenziale
art. 8 d.l. n. 23/2020 ("decreto liquidità")
"Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile"
La Corte osserva che l'esenzione prevista dal decreto riguarda i finanziamenti effettuati nel periodo 9/4/2020-31/12/2020; nel caso vi erano finanziamenti anche del 2018-2019; la doglianza basata sul decreto è generica e non prova che i rimborsi impugnati rientrassero nell'arco temporale dell'esenzione
art. 521 cod. proc. pen. (regole di giudizio in appello)
Richiamato nella censura di contraddittorietà della Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto che la riqualificazione operata in appello era motivata e compatibile con i rilievi istruttori
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (motivi nuovi in cassazione)
La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi nuovi in cassazione, richiedendo connessione funzionale con i motivi originari; alcune censure aggiunte sono state ritenute inammissibili o generiche per mancata connessione
art. 611 cod. proc. pen. (intervento delle parti, modifiche d.lgs. n.150/2022)
Corte segnala che il ricorso è stato trattato con intervento delle parti ai sensi della norma rinnovata; menzionata per il quadro procedurale
Massime di principio
- L'omessa tenuta anche parziale delle scritture contabili può integrare la bancarotta documentale: la qualificazione tra fraudolenta (con dolo specifico) e semplice dipende dall'elemento soggettivo; l'assenza di dolo conduce alla sussunzione in bancarotta documentale semplice per colpa/negligenza.
- Il rimborso di finanziamenti soci in presenza di grave squilibrio patrimoniale va valutato alla luce dell'art. 2467 c.c.: tali finanziamenti sono assimilati a conferimenti postergati e la loro restituzione può costituire distrazione piuttosto che preferenza verso il socio.
- La valutazione della congruità di compensi autoliquidati richiede prova specifica: se manca delibera o statuto idoneo e non viene fornita adeguata prova della prestazione e della congruità, il giudice può ritenere il compenso incongruo e qualificare la condotta nei reati fallimentari.
- Per integrare l'aggravamento del dissesto nei reati di bancarotta semplice è necessario dimostrare un deterioramento complessivo della situazione economico-finanziaria imputabile alle condotte; non è sufficiente l'aumento di singole poste passive o dati contraddittori sulla dinamica dei debiti.
- Motivi nuovi in appello o in cassazione sono ammissibili solo se funzionalmente collegati ai motivi originari; censure introdotte tardivamente e senza connessione o senza specificità probatoria rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- La Corte di merito può riqualificare le fattispecie contestate purché lo faccia con motivazione non manifestamente illogica; la contraddittorietà della motivazione è rilevante solo se incide realmente sulla tenuta dell'impianto argomentativo.
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