Cassazione Penale, Sentenza n. 45514/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso la custodia in carcere applicata dopo convalida del fermo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) e detenzione e cessione di cocaina (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990). Il ricorrente censura: 1) l'errata applicabilità del reato associativo per difetto di "affectio societatis" e di predisposizione di mezzi; 2) l'insussistenza di gravi indizi per l'episodio di spaccio e la mancata univoca identificazione dell'imputato nelle intercettazioni; 3) violazione dell'art. 275 c.p.p. per l'applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere senza valutazione delle esigenze cautelari e di misure alternative; 4) illogicità e vizio di motivazione nella valutazione di inidoneità del domicilio proposto per gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi, il secondo e il quarto motivo siano deduzioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, essendo il ricorrente che contesta la valutazione delle risultanze investigative (intercettazioni, identificazioni, dichiarazioni di collaboratrice) con una lettura alternativa dei fatti. Il terzo motivo, relativo alla presunzione di adeguatezza ex art. 275, comma 3, c.p.p., è stato giudicato manifestamente infondato e generico: la presunzione è relativa e il ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o che tali esigenze potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti
La norma è stata ritenuta applicabile in base alle risultanze indiziarie che attribuivano al ricorrente un ruolo operativo (ritiro, trasporto, distribuzione, 'guardaspalle') nel sodalizio; la valutazione della "affectio societatis" è rimessa al giudice della cautela e non sindacabile in cassazione se dedotta come fatto.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
Contestato episodio di detenzione e cessione di 100 grammi di cocaina; i gravi indizi sono valutati dal giudice della cautela sulla base delle intercettazioni e degli accertamenti, valutazione che la Cassazione non ha ritenuto possibile rivedere in sede di legittimità se proposta come valutazione alternativa dei fatti.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
presunzione di adeguatezza della misura cautelare in carcere per taluni delitti (presunzione relativa)
La Corte ricorda che si tratta di una presunzione relativa: può essere superata soltanto con l'allegazione e dimostrazione di elementi concreti che rendano infondate le esigenze cautelari o dimostrino l'idoneità di misure alternative; il ricorrente non ha fornito tali elementi.
Codice di procedura penale, art. 279
competenza del giudice della cautela nelle valutazioni di merito sulle misure
La Corte sottolinea che il giudice di legittimità non ha funzione di sindacare le valutazioni di fatto del giudice della cautela; questioni di merito e di apprezzamento delle risultanze investigative sono improponibili in cassazione se non con specifici profili di diritto.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione contro decisioni cautelari devono focalizzarsi su profili di diritto e vizi di motivazione riconoscibili in sede di legittimità: mere contestazioni dei fatti o diversa interpretazione delle prove sono inammissibili.
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: per superarla il soggetto deve allegare e documentare elementi concreti che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la specifica idoneità di misure alternative.
- Nelle ipotesi di associazione per delinquere ex art. 74 D.P.R. 309/1990, per escludere la partecipazione occorrono elementi probatori che contrastino l'esistenza di "affectio societatis" e della predisposizione di mezzi organizzativi; non è sufficiente dedurre una spiegazione alternativa priva di supporto probatorio.
- Contatti sporadici o la semplice conoscenza di soggetti indagati non bastano automaticamente a escludere responsabilità: è necessario valutare il complesso delle risultanze (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri investigativi).
- Per ottenere misure alternative (es. arresti domiciliari) è utile documentare con elementi concreti l'idoneità del domicilio e l'assenza di rischi di inquinamento probatorio, fuga o reiterazione del reato.
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