Cassazione Civile, Ordinanza n. 11333/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di oltre 120 mila euro ottenuto da una banca contro due soggetti che avevano prestato fideiussione omnibus per i debiti di un terzo. Il Tribunale aveva revocato il decreto, ma la Corte d'appello, accogliendo il gravame della banca, aveva respinto l'opposizione e ritenuto valide ed efficaci le fideiussioni, escludendo: l'indeterminatezza soggettiva della garanzia; la necessità della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.; la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c. per asserito credito concesso dalla banca al terzo in condizioni deteriorate; nonché l'esistenza di una nullità antitrust delle clausole della fideiussione. In cassazione i garanti articolavano cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1938, 1940 e 1948 c.c., assumendo l'indeterminatezza delle fideiussioni perché non sarebbe stato indicato il terzo garantito; (2) violazione degli artt. 1175, 1375, 1938 e 1956 c.c., sostenendo che le fideiussioni si sarebbero comunque estinte per avere la banca continuato a concedere credito al terzo/società in modo contrario a buona fede e senza autorizzazione dei garanti; (3) violazione dell'art. 1341 c.c., perché la clausola che estendeva la garanzia ai debiti del debitore principale assunti anche come garante di altri sarebbe clausola vessatoria; (4) omesso esame della nullità per violazione antitrust delle clausole conformi allo schema ABI, dedotta solo in comparsa conclusionale; (5) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per il mancato espletamento di prova testimoniale e di esibizione documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese. Ha ritenuto: il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto, mentre la sentenza impugnata aveva accertato in concreto che le fideiussioni coprivano espressamente tutti i debiti del debitore principale, anche quelli derivanti da sue garanzie; il secondo motivo inammissibile perché l'art. 1956 c.c. richiede che il fideiussore provi sia il peggioramento delle condizioni economiche del terzo sia la conoscenza di tale peggioramento da parte del creditore, e tale accertamento era di merito; il terzo motivo inammissibile perché non confrontava la ratio decidendi, avendo la Corte d'appello qualificato la pattuizione come contenuto del contratto e non come clausola vessatoria; il quarto motivo inammissibile perché la questione antitrust era stata introdotta solo in comparsa conclusionale, che non può contenere novum, e comunque il motivo era privo di specificità; il quinto motivo inammissibile perché non vi era errata allocazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., mentre la critica investiva la valutazione delle prove, e le doglianze sulle prove testimoniale e per esibizione non rispettavano i requisiti di specificità e decisività. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
La garanzia fideiussoria omnibus è valutata in concreto sulla base del testo contrattuale; la censura che mira a contestarne l'oggetto con una diversa lettura del fatto è inammissibile in cassazione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'indeterminatezza della garanzia, ma la Corte non accoglie la censura perché attiene alla ricostruzione fattuale del contenuto della fideiussione.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa una violazione di legge, poiché la questione riguarda la concreta estensione della fideiussione già accertata dai giudici di merito.
La dedotta violazione della buona fede non è accolta; la questione della liberazione ex art. 1956 c.c. richiede specifica prova dei presupposti di legge.
Richiamato unitamente alla buona fede nell'argomentare la pretesa estinzione della garanzia, ma la Corte rileva che il punto è di fatto e di prova.
Per la liberazione del fideiussore occorre provare sia il peggioramento delle condizioni economiche del terzo sia la conoscenza di esso da parte del creditore; tale onere grava sul garante che invochi la liberazione.
La clausola che estende la garanzia a tutte le obbligazioni future del debitore principale non integra di per sé una clausola vessatoria soggetta a doppia sottoscrizione, ma può costituire il contenuto stesso del contratto.
La questione di nullità antitrust è dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente in comparsa conclusionale e priva di adeguata specificità.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
Richiamato indirettamente nel riferimento alla nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese vietate; nel caso concreto la censura è comunque inammissibile per tardività e difetto di specificità.
Evocato nel richiamo alla nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali, ma la Corte non entra nel merito per ragioni processuali.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di riproduzione del contenuto delle fideiussioni e dello schema ABI rende inammissibile la censura antitrust.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma o la sua falsa applicazione, non la richiesta di una nuova valutazione della fattispecie concreta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non consente più la censura per insufficiente motivazione; il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi attualmente vigenti.
Le comparse conclusionali possono solo illustrare le difese già introdotte e non contenere questioni nuove o nuovi fatti, pena violazione del contraddittorio.
L'ordine di esibizione è strumento residuale e discrezionale; il suo diniego non è sindacabile in cassazione se la richiesta è esplorativa o priva di specificità.
La censura corretta per la mancata pronuncia su una domanda o eccezione non coincide con l'omesso esame di fatto decisivo; nel caso la doglianza non è stata prospettata nei termini appropriati.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta nel merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova ricostruzione della fattispecie concreta già accertata dal giudice di merito.
- Nella fideiussione omnibus, la verifica dell'estensione oggettiva della garanzia dipende dal testo contrattuale effettivamente interpretato dal giudice di merito; la contestazione che miri solo a una diversa lettura del documento è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi.
- La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede la prova dei presupposti costitutivi: deterioramento delle condizioni economiche del debitore garantito e conoscenza di tale deterioramento da parte del creditore.
- Una clausola che estende la garanzia a tutte le obbligazioni future del debitore principale non è automaticamente vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., quando costituisce il contenuto tipico o essenziale del contratto di fideiussione.
- Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in comparsa conclusionale, poiché le memorie conclusionali servono solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.
- La deduzione di nullità antitrust di una fideiussione deve essere specifica e autosufficiente, con riproduzione o indicazione puntuale delle clausole contestate e del loro contenuto; altrimenti la censura è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
- Il controllo sulla mancata ammissione di prove è rigoroso: occorre allegare tempestività della richiesta, decisività del mezzo e ritualità dell'istanza; in difetto, il motivo è inammissibile.
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