Cassazione Civile, Ordinanza n. 29727/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio avviato dalla Divisione Intermediari della CONSOB nei confronti di ventinove esponenti di una banca, per plurime violazioni della disciplina in materia di servizi di investimento: regole organizzative, tenuta delle registrazioni, correttezza e trasparenza verso i clienti, profilatura della clientela, valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, gestione degli ordini e concessione di finanziamenti strumentali all’acquisto di azioni. Tra i destinatari della sanzione vi era un soggetto che svolgeva la funzione di compliance presso la banca in forza di un contratto di outsourcing ed era dipendente di altra società del gruppo. La CONSOB gli aveva irrogato una sanzione amministrativa complessiva ai sensi dell’art. 190 t.u.f. La Corte d’appello di Torino aveva accolto l’opposizione del sanzionato, annullando la sanzione sul presupposto che l’art. 190 t.u.f. non fosse applicabile a chi non aveva con la banca un rapporto organico, di dipendenza o di controllo in senso stretto, ma operava solo in outsourcing. La CONSOB ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 190, commi 1 e 3, t.u.f., sostenendo che la norma sanziona chi svolga in concreto funzioni di amministrazione, direzione o controllo all’interno dell’organizzazione dell’intermediario, a prescindere dalla formale subordinazione o dal rapporto organico con la società controllata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso della CONSOB. Ha ritenuto errata la lettura restrittiva data dalla Corte d’appello all’art. 190 t.u.f., affermando che, nella formulazione ratione temporis applicabile, la disposizione già esprimeva un criterio di responsabilità effettiva fondato sulla funzione concretamente svolta nell’organizzazione dell’intermediario. In particolare, per i soggetti che svolgono funzioni di controllo, la norma non si limita ai membri di organi sociali o ai dipendenti in senso tecnico, ma comprende tutti coloro che svolgano effettivamente tali funzioni all’interno della struttura aziendale, anche se operano in base a contratto di outsourcing e sono dipendenti di altra società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione applicando il principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 190 d.lgs. n. 58 del 1998
La norma sanzionatoria, nella formulazione applicabile ratione temporis, opera secondo un criterio di responsabilità effettiva basato sulla funzione concretamente svolta nell'organizzazione dell'intermediario; per i soggetti che svolgono funzioni di controllo rileva lo svolgimento effettivo dell'attività, non la sola qualifica formale o il rapporto di lavoro subordinato.
art. 21, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 58 del 1998
Richiamato nel procedimento sanzionatorio come norma di condotta che impone diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti.
art. 21, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 58 del 1998
Richiamato nel procedimento sanzionatorio come norma che impone agli intermediari di dotarsi di procedure idonee a garantire il corretto svolgimento dei servizi di investimento e adeguate registrazioni delle attività svolte.
art. 15 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007
Richiamato come disposizione sulle procedure organizzative dell'intermediario e sulla corretta gestione dei servizi di investimento.
art. 29 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007
Richiamato come disposizione sulla tenuta di registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte.
artt. 39, 40, 41 e 42 Regolamento Consob n. 16190/2007
Richiamati come regole sulla profilatura del cliente e sulla valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
artt. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e 49, commi 1 e 3, Regolamento Intermediari
Richiamati come regole di condotta nella trasmissione e gestione degli ordini dei clienti.
Invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato solo per affermare la rilevanza temporale della disciplina previgente, applicabile alle condotte contestate.
Massime di principio
- Nella disciplina sanzionatoria degli intermediari finanziari, la responsabilità può essere imputata in base alla funzione effettivamente svolta nella struttura organizzativa, senza che sia decisivo il mero dato formale del rapporto di lavoro subordinato o dell'appartenenza organica.
- La nozione di "soggetti che svolgono funzioni di controllo" va intesa in senso funzionale e non restrittivo: rileva chi, in concreto, eserciti attività di controllo nell'interesse dell'intermediario, anche se inserito nell'organizzazione in forza di outsourcing.
- Quando una norma sanzionatoria collega la responsabilità allo svolgimento di determinate funzioni, il giudice non può limitarne l'applicazione ai soli soggetti nominativamente o formalmente investiti dell'ufficio tipico, dovendo guardare all'attività effettivamente esercitata.
- Se il giudice di merito esclude l'applicazione della sanzione sulla base di un requisito formale non previsto dalla norma, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
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