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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3602/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), con censure principali: (1) il Tribunale avrebbe valutato la gravità indiziaria rispetto a un fatto diverso da quello contestato (avrebbe fatto riferimento alla esistenza autonoma del clan Formicola invece che al "cartello" Rinaldi-Reale-Formicola), determinando una mutazione dell'oggetto della contestazione e violando il principio della domanda cautelare; (2) mancata e insufficiente motivazione circa l'attuale operatività del clan Formicola; (3) uso di dichiarazioni di collaboratori riferite a fatti non attuali o temporaneamente incongrui e mancato esame dell'attendibilità di taluni collaboratori; (4) assenza di motivazione circa il ruolo di vertice attribuito al ricorrente; (5) inesistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e difetto dei gravi indizi di colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile a seconda dei motivi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia mutato l'oggetto dell'imputazione: l'imputazione provvisoria dava comunque conto dell'esistenza del "gruppo Formicola" e delle attività illecite a esso riferite, e la qualificazione del "cartello" riverbera sull'attività dei singoli clan. La Corte ha affermato che l'attuale operatività del clan poteva essere desunta da sentenze pregresse (esistenza fino al 2009) unitamente a dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni, e che non sono stati prodotti elementi idonei a dimostrare lo scioglimento del clan. Ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni a fondamento dei gravi indizi e del ruolo attribuito a Sannino. Avendo sussistenti i gravi indizi per il reato di cui all'art. 416-bis comma 2, è stata applicata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 comma 3 c.p.p.; il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superarla. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che i fatti descritti nell'imputazione provvisoria rientrano nella fattispecie dell'associazione di tipo mafioso e che la contestazione può riguardare la partecipazione al clan (anche se menzionato al contempo il "cartello"), quando dall'insieme probatorio emergano requisiti di mafiosità e attività tipiche del clan.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Applicata la duplice presunzione prevista dalla norma quando sussistono gravi indizi per reati di cui all'art. 416-bis: la Corte afferma che tale presunzione grava sul ricorrente che intenda dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari, e che nel caso non sono stati prodotti elementi idonei a superarla.

  • artt. 291, 292, 273 e 521 cod. proc. pen.

    Gli articoli, evocati nel primo motivo, riguardano principi procedurali e di motivazione: la Corte respinge la censura affermando che non si è verificata una mutazione del fatto contestato e che la motivazione è adeguata rispetto all'imputazione e al materiale probatorio utilizzato.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato con riferimento alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ritiene legittimo l'uso delle dichiarazioni concordi e delle intercettazioni come elementi di grave indizio, salvo che emergano elementi specifici di inattendibilità, non contestati efficacemente dal ricorrente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova testimoniale e delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla valutazione dell'attendibilità, richiamando la valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logico-giuridici evidenti.

Massime di principio

  • Se un'imputazione provvisoria menziona sia un'alleanza ("cartello") sia singoli gruppi/clan, il giudice può valutare la partecipazione del singolo al clan nominato senza che ciò costituisca una mutazione dell'oggetto dell'accusa, purché la descrizione fattuale nell'imputazione lo consenta.
  • La pregressa accertata esistenza di un clan, documentata da sentenze irrevocabili, può essere presunta perdurante in mancanza di elementi concreti e specifici che testimonino il suo scioglimento o la sua scomparsa dal territorio.
  • Le dichiarazioni concordi di più collaboratori di giustizia e gli elementi di riscontro (intercettazioni, contatti comprovati) possono costituire gravi indizi per la misura cautelare; la loro valutazione è rimessa al giudice del merito e non è facilmente rivedibile in Cassazione salvo vizi di logica o diritto.
  • Una volta sussistenti i gravi indizi per reati di tipo mafioso, opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.; spetta al ricorrente fornire elementi concreti per superarla.
  • Le censure sulla mancata motivazione devono dimostrare che la motivazione è effettivamente carente rispetto ai punti essenziali (es. ruolo specifico, operatività del gruppo); non è sufficiente richiedere una rivalutazione delle prove già discusse dal giudice di merito.

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