Cassazione Penale, Sentenza n. 3602/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), con censure principali: (1) il Tribunale avrebbe valutato la gravità indiziaria rispetto a un fatto diverso da quello contestato (avrebbe fatto riferimento alla esistenza autonoma del clan Formicola invece che al "cartello" Rinaldi-Reale-Formicola), determinando una mutazione dell'oggetto della contestazione e violando il principio della domanda cautelare; (2) mancata e insufficiente motivazione circa l'attuale operatività del clan Formicola; (3) uso di dichiarazioni di collaboratori riferite a fatti non attuali o temporaneamente incongrui e mancato esame dell'attendibilità di taluni collaboratori; (4) assenza di motivazione circa il ruolo di vertice attribuito al ricorrente; (5) inesistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e difetto dei gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile a seconda dei motivi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia mutato l'oggetto dell'imputazione: l'imputazione provvisoria dava comunque conto dell'esistenza del "gruppo Formicola" e delle attività illecite a esso riferite, e la qualificazione del "cartello" riverbera sull'attività dei singoli clan. La Corte ha affermato che l'attuale operatività del clan poteva essere desunta da sentenze pregresse (esistenza fino al 2009) unitamente a dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni, e che non sono stati prodotti elementi idonei a dimostrare lo scioglimento del clan. Ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni a fondamento dei gravi indizi e del ruolo attribuito a Sannino. Avendo sussistenti i gravi indizi per il reato di cui all'art. 416-bis comma 2, è stata applicata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 comma 3 c.p.p.; il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superarla. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
La Corte conferma che i fatti descritti nell'imputazione provvisoria rientrano nella fattispecie dell'associazione di tipo mafioso e che la contestazione può riguardare la partecipazione al clan (anche se menzionato al contempo il "cartello"), quando dall'insieme probatorio emergano requisiti di mafiosità e attività tipiche del clan.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Applicata la duplice presunzione prevista dalla norma quando sussistono gravi indizi per reati di cui all'art. 416-bis: la Corte afferma che tale presunzione grava sul ricorrente che intenda dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari, e che nel caso non sono stati prodotti elementi idonei a superarla.
artt. 291, 292, 273 e 521 cod. proc. pen.
Gli articoli, evocati nel primo motivo, riguardano principi procedurali e di motivazione: la Corte respinge la censura affermando che non si è verificata una mutazione del fatto contestato e che la motivazione è adeguata rispetto all'imputazione e al materiale probatorio utilizzato.
Invocato con riferimento alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ritiene legittimo l'uso delle dichiarazioni concordi e delle intercettazioni come elementi di grave indizio, salvo che emergano elementi specifici di inattendibilità, non contestati efficacemente dal ricorrente.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova testimoniale e delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla valutazione dell'attendibilità, richiamando la valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logico-giuridici evidenti.
Massime di principio
- Se un'imputazione provvisoria menziona sia un'alleanza ("cartello") sia singoli gruppi/clan, il giudice può valutare la partecipazione del singolo al clan nominato senza che ciò costituisca una mutazione dell'oggetto dell'accusa, purché la descrizione fattuale nell'imputazione lo consenta.
- La pregressa accertata esistenza di un clan, documentata da sentenze irrevocabili, può essere presunta perdurante in mancanza di elementi concreti e specifici che testimonino il suo scioglimento o la sua scomparsa dal territorio.
- Le dichiarazioni concordi di più collaboratori di giustizia e gli elementi di riscontro (intercettazioni, contatti comprovati) possono costituire gravi indizi per la misura cautelare; la loro valutazione è rimessa al giudice del merito e non è facilmente rivedibile in Cassazione salvo vizi di logica o diritto.
- Una volta sussistenti i gravi indizi per reati di tipo mafioso, opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.; spetta al ricorrente fornire elementi concreti per superarla.
- Le censure sulla mancata motivazione devono dimostrare che la motivazione è effettivamente carente rispetto ai punti essenziali (es. ruolo specifico, operatività del gruppo); non è sufficiente richiedere una rivalutazione delle prove già discusse dal giudice di merito.
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