Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29063/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato per cassazione l'ordinanza/sentenza del Tribunale di Milano resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, cioè contestava la motivazione posta a base dell'applicazione della pena su richiesta. La Corte ha rilevato che, nei ricorsi contro la sentenza di patteggiamento proposti dopo la riforma del 2017, sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio di motivazione non rientra tra tali motivi e non era stata denunciata l'illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il vizio di motivazione dedotto non fosse proponibile nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) su cui si innesta la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità dei ricorsi manifestamente non consentiti

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento

  • art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103

    ha introdotto la disciplina speciale sull'inammissibilità dei ricorsi avverso il patteggiamento

  • art. 1, comma 51, L. 23.6.2017 n. 103

    richiamato per la decorrenza della nuova disciplina anche rispetto alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnativa

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati: volontà dell'imputato, corrispondenza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Il vizio di motivazione sulla sussistenza del reato non è deducibile con il ricorso per cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento prospetta motivi estranei al catalogo legale e non denuncia l'illegalità della pena, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità.
  • La nuova disciplina restrittiva dei motivi di impugnazione opera per le richieste di patteggiamento e per le relative impugnazioni proposte dopo la data di entrata in vigore della riforma del 2017.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.