Cassazione Penale, Ordinanza n. 29063/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato per cassazione l'ordinanza/sentenza del Tribunale di Milano resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, cioè contestava la motivazione posta a base dell'applicazione della pena su richiesta. La Corte ha rilevato che, nei ricorsi contro la sentenza di patteggiamento proposti dopo la riforma del 2017, sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio di motivazione non rientra tra tali motivi e non era stata denunciata l'illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il vizio di motivazione dedotto non fosse proponibile nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) su cui si innesta la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità dei ricorsi manifestamente non consentiti
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento
art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103
ha introdotto la disciplina speciale sull'inammissibilità dei ricorsi avverso il patteggiamento
art. 1, comma 51, L. 23.6.2017 n. 103
richiamato per la decorrenza della nuova disciplina anche rispetto alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnativa
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati: volontà dell'imputato, corrispondenza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Il vizio di motivazione sulla sussistenza del reato non è deducibile con il ricorso per cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento prospetta motivi estranei al catalogo legale e non denuncia l'illegalità della pena, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità.
- La nuova disciplina restrittiva dei motivi di impugnazione opera per le richieste di patteggiamento e per le relative impugnazioni proposte dopo la data di entrata in vigore della riforma del 2017.
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