Cassazione Penale, Sentenza n. 43216/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva parzialmente riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. e rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente contestava: errata applicazione dell'art. 671, comma 2-bis, c.p.p. e delle norme sugli aumenti ex art. 81 c.p., nonché della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, ritenendo che il Giudice dell'esecuzione avesse praticato per il capo D un aumento (anni 5 e mesi 4) sproporzionato e non adeguatamente motivato, pari a circa cinque volte l'incremento che il giudice di cognizione aveva ritenuto congruo per reati satellite similari. Sosteneva inoltre che la soglia minima prevista dal citato art. 81, comma 4 (aumento non inferiore a un terzo della pena del reato più grave in caso di recidiva reiterata) dovesse riguardare l'aumento complessivo per la continuazione e non ciascun singolo aumento per reato satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, limitatamente alla determinazione della pena in aumento per la continuazione. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo distinto gli aumenti di pena per ciascun reato satellite quando questi sono rilevanti, così da permettere il controllo della proporzionalità e dell'assenza di un cumulo materiale; ha altresì chiarito che il minimo di aumento pari a un terzo della pena del reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, va inteso come limite minimo complessivo dell'aumento per la continuazione (e non come obbligo di aumentare ogni singolo reato satellite di almeno un terzo), pur richiamando i limiti massimi (triplo della pena-base) e il dovere motivazionale. Il provvedimento è stato annullato per carenza di motivazione in relazione al consistente aumento applicato al capo D.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen., comma 2-bis
Norma richiamata per la continuazione in sede esecutiva: la Corte evidenzia che l'aumento complessivo per la continuazione va calcolato e motivato e che il giudice dell'esecuzione deve esplicitare gli aumenti applicati ai singoli reati-satellite quando rilevanti; l'operatività della norma non esime dal rispettare i limiti previsti dall'art. 81 c.p.
art. 81 cod. pen., comma secondo
Regola l'aumento di pena per i reati satellite: il giudice deve quantificare gli aumenti distintamente per ciascun reato satellite e motivarli per consentire il controllo di proporzione tra le pene.
art. 81 cod. pen., comma quarto
Prevede che, se i reati sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata (art. 99, comma 4), l'aumento non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. La Corte precisa che tale limite minimo va inteso come limite complessivo dell'aumento per la continuazione e non come obbligo di applicare l'aumento minimo per ciascun reato satellite; inoltre la giurisprudenza è stata richiamata circa l'applicabilità del comma 4 solo quando la recidiva sia stata accertata con precedente sentenza definitiva (incidenza sull'operatività della norma).
art. 99 cod. pen., comma quarto
Disciplina della recidiva reiterata: la sua applicazione incide sulla misura minima degli aumenti per la continuazione (art. 81, comma 4). La Corte richiama che il minimo del 1/3 è strettamente collegato all'accertamento della recidiva reiterata e ne condiziona l'effetto sui limiti complessivi dell'aumento.
Fissa i parametri per la determinazione della pena e delimita il potere discrezionale del giudice che deve esercitarsi nei limiti della proporzione e con motivazione adeguata.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/agggravanti e quantificazione): il giudice dell'esecuzione deve seguire questi criteri e motivare la quantificazione degli aumenti.
art. 73, 74, 80 TU stupefacenti
Norme richiamate nella contestazione originaria come reati valutati; nel provvedimento di cassazione non risulta un'interpretazione specifica o decisiva di queste norme rispetto al punto centrale della motivazione sugli aumenti.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per reati in continuazione, deve motivare distintamente gli aumenti applicati a ciascun reato-satellite soprattutto quando questi sono rilevanti, così da permettere il controllo della proporzionalità e di escludere un cumulo materiale mascherato.
- L'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. (1/3 della pena del reato più grave in caso di recidiva reiterata) va inteso come soglia minima complessiva dell'aumento per la continuazione e non come obbligo di aumentare ogni singolo reato satellite di almeno un terzo.
- Il limite massimo dell'aumento resta il triplo della pena del reato più grave (art. 81, comma 1): il giudice deve rispettare sia i limiti massimi sia la proporzione con i reati satellite.
- Se la motivazione del giudice appare insufficiente o se gli aumenti risultano sproporzionati rispetto a quelli applicati in sede di cognizione, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame della determinazione della pena.
- L'effetto della recidiva reiterata sul minimo d'aumento richiede attenzione alla data e alla modalità di accertamento della recidiva (es.: se accertata con precedente sentenza definitiva), perché ciò condiziona l'applicabilità del comma 4 dell'art. 81.
Testo integrale
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