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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31743/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) e bancarotta impropria, proponendo quattro motivi: 1) vizio per contraddittorietà e manifesta illogicità nella qualificazione come amministratore di fatto; 2) violazione di legge per mancata prova della incidenza causale del suo contributo all\'insolvenza e contestazione della sua qualifica (sostenendo fosse solo dipendente/collaboratore); 3) violazione di legge in relazione all\'elemento soggettivo (dolo generico e dolo specifico), con la critica che tali elementi sarebbero stati dedotti ex se dagli elementi oggettivi; 4) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che la qualifica di amministratore di fatto era stata adeguatamente accertata in sede di merito sulla base di molteplici indici (dichiarazioni del ricorrente e del padre, schema familiare di costante ricorso a società fallite, trasferimento del compendio aziendale alla moglie). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità; comunque la Corte ha ritenuto provato il dolo (sia generico per la distrazione sia specifico per la bancarotta documentale) alla luce della sistematica omissione di versamento di imposte e contributi e della volontà di occultare la documentazione contabile. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: l\'esclusione delle attenuanti generiche era motivata dalla sistematicità della condotta e dall\'intensità del dolo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    La nozione di "amministratore di fatto" richiede l\'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione; la qualifica può essere desunta da indici sintomatici di gestione o cogestione (inserimento organico, funzioni direttive, rapporti con dipendenti/fornitori/clienti). Tale accertamento è valutazione di fatto insindacabile in Cassazione se sostenuto da motivazione congrua e logica.

  • art. 223 legge fallimentare (I.fall.)

    Richiamato nel quadro della censura sulla causalità dell\'insolvenza e nella contestazione di bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria una prova separata della causalità quando la condotta e le circostanze (ripetuti inadempimenti, trasferimenti di beni, mancanza di contabilità) dimostrano la pericolosità e il contributo consapevole dell\'agente allo stato di decozione.

  • art. 216 legge fallimentare (I.fall.)

    Richiamato relativamente alla qualificazione degli elementi soggettivi dei reati di bancarotta; la Corte ha ritenuto che il dolo (anche specifico per la documentale) possa essere desunto dalla complessiva ricostruzione dei fatti e dalle circostanze fraudolente che mostrano la volontà di occultare le vicende gestionali.

  • art. 33 legge fallimentare (relazione)

    La relazione ex art. 33 è stata utilizzata per acquisire accertamenti sul modus operandi familiare e sulle vicende societarie, costituendo elemento probatorio a sostegno della qualificazione di amministratore di fatto e della sistematicità delle condotte fraudolente.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. e) per vizio di motivazione/contraddittorietà; lett. b) per violazione di legge ed erronea applicazione della norma penale. La Corte ha valutato la correttezza formale e la specificità dei motivi alla luce di tali disposizioni, dichiarando inammissibile il motivo terzo per carenza di specificità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi di impugnazione nella dettagliata esposizione del ricorso; non incide sul merito ma sul contenuto formale del ricorso.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto non dipende dal titolo formale ma da indici concreti e continuativi di esercizio dei poteri gestori: dichiarazioni, rapporti operativi, trasferimenti di beni e schema familiare possono essere decisivi.
  • L\'accertamento del dolo, anche specifico per la bancarotta documentale, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione del comportamento e dal contesto (sistematicità negli inadempimenti, occultamento della contabilità, finalità di sottrarre risorse ai creditori).
  • Le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito sono in Cassazione insindacabili se basate su motivazione congrua e logica; per contrastarle occorre contestare la motivazione in modo specifico e dettagliato.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; l\'omessa trattazione o l\'articolazione generica comportano inammissibilità o rigetto.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti e persuasivi che emergano dalla personalità e condotta del reo; la mera richiesta non è sufficiente se la condotta è sistematica e dolosa.

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