Cassazione Penale, Ordinanza n. 02842/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, nei conformi giudizi di merito, del reato richiamato in sentenza come "art. 99 d.P.R. 115/2002". Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 maggio 2025, ha dedotto: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 2) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99, comma 4, c.p., quindi sulla recidiva qualificata; 3) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici, non confrontati con la decisione impugnata e reiterativi di doglianze già esaminate nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: l'art. 131-bis c.p. era stato escluso con motivazione congrua, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo; la recidiva qualificata era stata motivata sulla base dei molteplici precedenti dell'imputato per reati contro il patrimonio e della gravità del fatto; quanto alla pena, essa era stata determinata nel minimo edittale; quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva indicato elementi ostativi quali la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è esclusa quando la motivazione di merito valorizza in modo congruo il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo.
La recidiva qualificata può essere confermata ove la motivazione dia conto dell'accresciuta pericolosità sociale desunta da precedenti specifici o plurimi e dalla gravità del fatto.
Le attenuanti generiche possono essere negate indicando gli elementi di maggiore rilievo ostativi al beneficio, senza necessità di confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.
La sentenza richiama il titolo normativo del reato ascritto, senza ulteriori specificazioni nel testo.
Il testo della decisione richiama così la fattispecie contestata, ma dal contenuto complessivo non è ulteriormente chiaribile la corretta qualificazione tecnica della norma indicata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formule generiche o reiterative, senza un effettivo confronto critico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione fondata sul concreto disvalore della condotta e sull'intensità dell'elemento soggettivo, se tali valutazioni risultano logiche e coerenti con le risultanze processuali.
- La recidiva qualificata è adeguatamente motivata quando il giudice evidenzia precedenti penali significativi e la maggiore pericolosità sociale dell'imputato in rapporto alla gravità del fatto contestato.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche non richiede la risposta analitica a ogni argomento difensivo, essendo sufficiente l'indicazione dei principali elementi negativi ritenuti prevalenti.
- Una pena determinata nel minimo edittale è difficilmente censurabile in cassazione se la motivazione dà conto degli elementi considerati nel bilanciamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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